PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno di età.
Articolo 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata
di diritto anche l'altra.
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni
e a sequestro di corrispondenza.
Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
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