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Il
catalogo delle libertà
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L'art.
2 viene sviluppato in maniera minuziosa nella prima
parte della Costituzione, in quello che viene chiamato il "catalogo
delle libertà". Si tratta dell'elenco delle libertà
che il nostro Stato riconosce agli individui poiché le ritiene
indispensabili per una vita dignitosa. Il motivo per cui sono state
oggetto di un elenco puntuale è stata l'esperienza storica
del fascismo, che, approfittando della
flessibilità dello Statuto Albertino, negò ai cittadini italiani
tutte queste libertà.
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Art.
13 -
Libertà personale
Viene
garantito a ogni individuo il diritto a non subire perquisizioni
e ispezioni personali, e a non essere sottoposto a detenzione preventiva.
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Limite:
casi stabiliti con precisione dalla legge (riserva di legge). In
concreto poi sarà un provvedimento del magistrato, di cui
è garantita l'indipendenza,
ad applicare queste restrizioni; il provvedimento deve essere motivato,
perché sia possibile fare ricorso contro di essi. Solo in
casi di necessità e di urgenza "indicati tassativamente
dalla legge" le limitazioni alla libertà personale possono
essere decise dallautorità di polizia, ma entro 96
ore devono essere confermate dal giudice altrimenti la persona deve
essere rilasciata.
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È
vietata
e punita ogni violenza fisica e morale esercitata sulle persone
sottoposte a restrizione della libertà.
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Le
persone che sono in attesa di essere giudicate, perché imputate
di reato, possono essere sottoposte a detenzione preventiva nei
casi in cui ci sia pericolo che fuggano, che ripetano il reato di
cui sono accusati, o che manomettano le prove a loro carico. Il
tempo massimo della detenzione preventiva deve essere stabilito
per legge.
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LItalia
è stata più volte accusata dalle organizzazioni internazionali
di violare i diritti umani perché i tempi della detenzione
preventiva nel nostro Paese possono essere molto lunghi.
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Art.
14 - Inviolabilità del domicilio
Come per la persona, viene garantito che nessun potere dello Stato
può perquisire o ispezionare il luogo dove una persona vive.
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Limite:
casi previsti dalla legge e in seguito a provvedimento motivato
dellautorità giudiziaria.
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Art.
15 - Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione (telefono ecc.).
Anche in questo caso vi è il divieto di intercettazioni e degli
altri modi di intrusione nella comunicazione.
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Limite:
provvedimento
motivato dellautorità giudiziaria nei casi specificati
dalla legge; il provvedimento è previsto solo per le indagini
relative ad alcuni tipi di reati e se è indispensabile.
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Art.
16 - Libertà di circolazione
Viene riconosciuto il diritto a spostarsi sul territorio e a circolarvi
liberamente; viene riconosciuto il diritto di risiedere dove si
ritiene più opportuno.
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Limite:
problemi di sanità e di sicurezza.
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Viene
inoltre riconosciuto il diritto di espatriare e quello di ritornare
ad abitare nel proprio Paese, se in un secondo momento lo si ritiene
opportuno.
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Art.
17 - Libertà di riunione
Non è necessario alcun preavviso allautorità
pubblica se ci si vuole riunire in luoghi privati (come una casa)
o aperti al pubblico (come un teatro).
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Limite:
la riunione
deve essere pacifica e senza armi.
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È
invece
necessario avvisare lautorità pubblica prima della
riunione se ci si vuole riunire in luogo pubblico: per esempio una
piazza. In questo caso la riunione può essere vietata solo
per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica o se cè
il rischio di disordini.
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Art.
18 - Libertà di associazione
Si è liberi di aderire e di costituire associazioni di ogni tipo
e senza bisogno di alcuna autorizzazione.
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Limite:
in questo caso è costituito dalle associazioni segrete, quelle
che si propongono finalità vietate dalla legge penale e quelle che
hanno carattere militare.
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Artt.
19-20 - Libertà di professare la propria fede religiosa
Questi
articoli garantiscono la libertà di professare qualsiasi
religione e anche di non professare alcuna religione. Qualsiasi
sia la posizione presa su questo tema, in applicazione dellart.
3 nessuno può essere discriminato per questo motivo. Anche
qui è opportuno ricordare quanto fatto in Italia con le
leggi
razziali del 1938.
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Limite:
i riti contrari al buon costume.
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Art.
21 - Libertà di manifestazione del pensiero
Per
quanto riguarda la stampa, si dice che non può essere richiesta
alcuna forma di autorizzazione precedente alla pubblicazione di
uno scritto né essa può essere sottoposta a censura,
vale a dire a controllo ed eventualmente a cancellazione delle parti
non considerate adatte.
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Limiti:
una volta posta in circolazione, però, la stampa può
(con provvedimento motivato del magistrato) essere sequestrata nei
casi previsti dalla legge apposita o quando non vengano indicati
i responsabili richiesti dalla legge sulla stampa.
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La
stampa era la comunicazione del pensiero più diffusa al tempo in
cui è stata formulata la Costituzione e ad essa è dedicato questo
lungo articolo, dato che anche su questa libertà il regime fascista
aveva pesantemente fatto sentire la sua repressione. Attualmente
i mezzi di comunicazione si sono molto ampliati, dalla televisione
a Internet. Questi nuovi mezzi sono alla portata di tutti (soprattutto
la televisione) e possono incidere in maniera notevole sulla formazione
delle idee.
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Molti
pensano perciò che su questo argomento sarebbe opportuno
che la Costituzione fosse integrata
con qualche norma apposita: in particolare, per quanto riguarda
la televisione, dovrebbe essere garantito maggiormente il diritto
alla pluralità di informazione per i cittadini.
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Art.
22 - Divieto di privare un cittadino, per motivi
politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome
Anche questo articolo è stato prodotto in conseguenza delle
persecuzioni inflitte agli antifascisti rifugiati allestero,
che vennero privati della cittadinanza.
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