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Nell'art.
2 si dichiara che:
- la Repubblica
quindi non solo lo Stato in senso stretto, ma anche tutti
gli enti pubblici territoriali (le Regioni, le Province, i
Comuni) che collaborano con esso;
- riconosce e garantisce
riconoscere significa accettare qualcosa che già
c'è, diritti che non sono creati dallo Stato ma che esistono
indipendentemente da esso; si ritrovano in queste parole i principi
della teoria detta del "Diritto naturale", che sostiene
che ogni uomo possiede sempre, in quanto essere umano, alcuni diritti
(ad esempio: alla vita, al rispetto della sua persona fisica e della
sua dignità) e che lo Stato non puņ per nessun motivo negarglieli;
- i diritti
inviolabili non significa che lo Stato non possa in alcuni casi
limitare questi diritti (infatti la Costituzione pone dei limiti
nel regolamentare le varie libertà),
ma che tali limitazioni debbono essere fatte con atti aventi valore
di legge;
- dell'uomo
il riconoscimento è garantito a
tutte le persone che hanno a che fare con il nostro Stato, non
soltanto ai cittadini italiani;
- sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità
sono soggetti di questi diritti anche le organizzazioni
e associazioni di cui gli individui fanno parte: la famiglia, i
partiti, la scuola, i sindacati ecc. Queste associazioni "intermedie"
sono quindi tutelate nella libertà di organizzarsi e di perseguire
la loro finalità. Anche in questo si vede il superamento
della concezione tipica dello Stato liberale,
che vedeva la società formata unicamente da tanti individui
singolarmente considerati a cui si contrapponeva lo Stato.
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