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Il
principio che ispira gli articoli dedicati dalla Costituzione alla
famiglia è quello della
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Uguaglianza morale e giuridica fra coniugi
Anche
se con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione,
nel 1975 sono state cambiate le disposizioni relative a questo tema
contenute nel Codice civile. Il marito non è più il
capo famiglia e i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri: in
particolare hanno il diritto-dovere di educare-istruire-mantenere
i figli.
Uguale
tutela per i figli legittimi (cioè nati da genitori sposati
fra loro) e quelli naturali.
L'art.29
contiene poi il:
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Riconoscimento della famiglia come società naturale,
cioè come un nucleo di persone che si formerebbe anche se
lo Stato non ci fosse. Dato che in essa si formano gli individui,
è importante riconoscere i diritti di questa prima cellula della
società. Il tipo di famiglia che viene tutelato è
quello che si presenta come più stabile, cioè quello
fondato sul matrimonio. Quando due persone convivono stabilmente
ma non sono sposate (situazione oramai molto diffusa nella società)
vengono definite "famiglia di fatto"; i loro figli godono
degli stessi diritti di quelli delle famiglie legittime.
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