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Il
lavoro
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Nell'articolo
iniziale della Costituzione troviamo indicati i punti caratterizzanti
la nuova macchina costituzionale:
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Repubblica
+ Democrazia + Lavoro |
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A
questa affermazione fa seguito una serie di articoli che specificano
questi punti; per quanto riguarda il lavoro vanno ricordati gli
artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.
Innanzitutto
il lavoro è stato considerato un valore che consente l'affermazione
della personalità umana, in contrapposizione all'idea di
lavoro tipica di uno Stato liberale,
laddove si valorizza solo la ricchezza individuale.
L'art.
4 dice che i cittadini hanno diritto al lavoro: talvolta,
di fronte al crescere della disoccupazione
si sente commentare amaramente questo articolo. Ma questa affermazione
va intesa nel senso che lo Stato si deve impegnare a intervenire
nel sistema economico per creare possibilità di lavoro per
i cittadini; interventi di questo tipo sono perciò un obbligo
per il nostro Stato, che si caratterizza dunque come Stato
sociale.
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L'art.
35 si assegna allo Stato il compito di tutelare il lavoro
in tutte le sue forme (sia autonomo sia dipendente) oltre a quello
di garantire la formazione professionale. Ma da questa prima identificazione
del lavoro come valore in sé si passa negli articoli successivi
a dotare di tutela e diritti specialmente il lavoro dipendente;
questo avviene perché il lavoro dipendente si realizza in
un rapporto contrattuale in cui il lavoratore è la parte
più debole.
Nell'art.
36 si regolamenta, cosė, solo il lavoro subordinato, riconoscendo
al lavoratore il diritto a una retribuzione non solo proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro, ma anche tale
da permettere a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa. Si affida poi alla legge il compito di fissare un elemento
importante del rapporto di lavoro (che, ricordiamolo, è un
rapporto fra privati), vale a dire la durata massima della giornata
lavorativa; riposo settimanale e ferie sono dichiarati diritti irrinunciabili.
Sempre
con l'obiettivo della tutela della parte più debole
è formulato l'art.
37:
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per la donna si dichiara anche in campo lavorativo la parità
con l'uomo e perciò il diritto a parità di lavoro
a eguale salario; con la legge sulla parità del 1977 si è
proceduto a togliere le discriminazioni di tipo formale che ancora
esistevano fra uomo e donna a partire da quelle fatte al momento
dell'assunzione. Infine, le condizioni del lavoro devono permettere
alla donna lo svolgimento delle sue funzioni
familiari e di madre;
-
particolare
protezione viene accordata al lavoro minorile: è la legge
che determina l'età minima per il lavoro salariato, e viene
riaffermato il diritto alla parità di salario con gli adulti
a parità di lavoro.
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L'art.
38
distingue fra previdenza e assistenza: la prima è per i lavoratori,
la seconda per tutti i cittadini bisognosi. Per quanto riguarda
l'assistenza viene affermato il diritto costituzionale al mantenimento
e all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti
dei mezzi necessari. Nel passato questa categoria di cittadini era
oggetto della carità: ora invece si afferma che hanno un
diritto nei confronti dello Stato (vedi ancora il concetto di Stato
sociale).
Per
quanto riguarda la previdenza, viene affermato il diritto dei lavoratori
a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di: infortunio,
malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Nell'art.
39 è garantita la libertà sindacale, da intendere
in varie forme:
- libertà per i lavoratori di iscriversi o meno ai sindacati;
- libertà del sindacato rispetto allo Stato: l'unico obbligo
che può essere imposto al sindacato è la registrazione.
Questa parte della normativa non è mai stata applicata a
causa delle resistenze dei sindacati: essi infatti temevano che
il controllo di democraticità dell'organizzazione interna
(condizione per poter essere registrati) potesse essere usato come
pretesto per eliminare sindacati "scomodi" per il
Governo;
- libertà della persona iscritta al sindacato rispetto all'organizzazione
stessa.
Ti segnaliamo i siti dei sindacati:
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Infine
con l'art. 40 lo
sciopero, considerato nel passato un crimine, diventa un diritto
dei lavoratori, regolabile solo per legge; per molti anni però
nessuna legge è stata fatta, con la conseguenza che sull'argomento
sono state usate norme che risalivano al periodo fascista.
Grazie
all'intervento della Corte costituzionale, molte di queste norme sono state
dichiarate incostituzionali e il diritto di sciopero è stato
considerato legittimo in molte sue forme. Nel 1990 è stata
emanata l'unica legislazione in materia, che riguarda lo sciopero
nei servizi pubblici essenziali.
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