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I
diritti della famiglia
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Che
cosa si intende per famiglia? |
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A
seconda della risposta che si dà a questa domanda, i diritti
e i doveri tra familiari sono diversi. |
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Nel
passato, quando la produzione era prevalentemente agricola, più
famiglie vivevano sotto uno stesso tetto, poiché erano tutte
legate fra loro dal fatto di discendere da uno stesso capofamiglia.
L'attività economica che realizzavano era basata sul lavoro
di tutti, grandi e bambini, e ben pochi erano i beni che venivano
comperati, visto che la famiglia cercava di essere autosufficiente.
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Nei
Paesi industrializzati questo tipo di famiglia, detta
estesa (che comprende un grande numero di persone), non esiste
quasi più; di conseguenza anche i legami fra tutte queste
persone non hanno più importanza per l'ordinamento giuridico.
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Nel
nostro Paese è stata realizzata nel 1975 una profonda
modifica delle norme giuridiche che regolavano questo tema, in
attuazione degli articoli che
la Costituzione dedicati alla famiglia.
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Il
tipo di famiglia che viene preso in considerazione è
quasi esclusivamente quello che comprende i genitori e i figli,
cioè la cosiddetta famiglia nucleare o piccola.
Ecco i tipi di legami giuridici che lo Stato riconosce
fra i suoi componenti:
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Il
legame di coniugio, affinità e adozione esiste solo se due
persone si sposano, mentre il legame di parentela
si forma anche se la coppia non è sposata (figli naturali).
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I
coniugi hanno diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza
morale e materiale, di collaborazione e coabitazione.
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Dal
punto di vista economico (se non è stato scelto diversamente)
i coniugi sono comproprietari dei beni acquistati dopo il matrimonio,
con poche eccezioni.
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Entrambi
i genitori hanno la potestà
sui figli e si sostituiscono al figlio minorenne (e quindi
privo di capacità d'agire) nell'esercitare i diritti e i
doveri in cui può, appunto, essere sostituito.
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Legami
diversi da quelli fra coniugi e fra genitori e figli sono, come
detto, raramente presi in considerazione dal nostro ordinamento
giuridico, quando ciò avviene riguardano prevalentemente
il campo della successione.
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Per
quanto riguarda il matrimonio, in Italia i futuri coniugi possono
esprimere la loro volontà di sposarsi sia davanti all'Ufficiale
di Stato civile sia davanti al sacerdote cattolico, con effetti
uguali. Questa situazione è la conseguenza dell'applicazione
dell'art. 7 Cost. che ha stabilito che il Concordato
regoli i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica.
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