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I diritti della famiglia
Che cosa si intende per famiglia?
A seconda della risposta che si dà a questa domanda, i diritti e i doveri tra familiari sono diversi.

Nel passato, quando la produzione era prevalentemente agricola, più famiglie vivevano sotto uno stesso tetto, poiché erano tutte legate fra loro dal fatto di discendere da uno stesso capofamiglia. L'attività economica che realizzavano era basata sul lavoro di tutti, grandi e bambini, e ben pochi erano i beni che venivano comperati, visto che la famiglia cercava di essere autosufficiente.

Nei Paesi industrializzati questo tipo di famiglia, detta estesa (che comprende un grande numero di persone), non esiste quasi più; di conseguenza anche i legami fra tutte queste persone non hanno più importanza per l'ordinamento giuridico.

Nel nostro Paese è stata realizzata nel 1975 una profonda modifica delle norme giuridiche che regolavano questo tema, in attuazione degli  articoli che la Costituzione dedicati alla famiglia.

   

Il tipo di famiglia che viene preso in considerazione è quasi esclusivamente quello che comprende i genitori e i figli, cioè la cosiddetta famiglia nucleare o piccola. Ecco i tipi di legami giuridici che lo Stato riconosce fra i suoi componenti:

- coniugio: rapporto fra due persone legate da matrimonio;

- parentela: rapporto fra persone che discendono da uno stesso individuo;

- affinità: legame fra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge;

- adozione: legame fra il ragazzo minore adottato e la famiglia adottiva.

Il legame di coniugio, affinità e adozione esiste solo se due persone si sposano, mentre il legame di parentela si forma anche se la coppia non è sposata (figli naturali).

I coniugi hanno diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione.

Dal punto di vista economico (se non è stato scelto diversamente) i coniugi sono comproprietari dei beni acquistati dopo il matrimonio, con poche eccezioni.

Entrambi i genitori hanno la potestà sui figli e si sostituiscono al figlio minorenne (e quindi privo di capacità d'agire) nell'esercitare i diritti e i doveri in cui può, appunto, essere sostituito.

Legami diversi da quelli fra coniugi e fra genitori e figli sono, come detto, raramente presi in considerazione dal nostro ordinamento giuridico, quando ciò avviene riguardano prevalentemente il campo della successione.

Per quanto riguarda il matrimonio, in Italia i futuri coniugi possono esprimere la loro volontà di sposarsi sia davanti all'Ufficiale di Stato civile sia davanti al sacerdote cattolico, con effetti uguali. Questa situazione è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 7 Cost. che ha stabilito che il Concordato regoli i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica.