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Il decentramento e l’autonomia

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Rispetto alle parti in cui è divisa la Costituzione l’art. 5 è collocato
  nell’Ordinamento della Repubblica
nei Principi fondamentali
nei Diritti e doveri dei cittadini

Prima dell’entrata in vigore dell’attuale Costituzione l’Italia era
  uno Stato unitario centralizzato
uno Stato unitario regionale
uno Stato federale

Gli articoli 1 e 5 definiscono l’Italia come uno Stato con queste caratteristiche
  repubblicano, democratico, unitario di tipo regionale
repubblicano, liberale, unitario di tipo accentrato
repubblicano, democratico, federale

Al momento dell’entrata in vigore della Costituzione gli enti territoriali che già erano stati realizzati in Italia erano
  soltanto i Comuni
i Comuni e le Province
i Comuni, le Province e le Regioni

Si ha decentramento quando
  una decisione amministrativa è presa da una autorità amministrativa locale dello Stato (per esempio il Provveditore)
una decisione amministrativa viene presa da una autorità amministrativa periferica dello Stato in attuazione di una legge regionale
una decisione amministrativa viene presa da una autorità amministrativa del Comune (per esempio il Sindaco) o della Provincia o della Regione

L’art.5 è stato attuato
  solo in parte e con ritardo
tutto subito
non è stato attuato per niente

La legge 142 del 1990 ha come obiettivo
  il decentramento amministrativo dello Stato
l’attuazione delle Regioni
l’attuazione di una maggiore autonomia per Comuni, Province e Regioni

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