L’art.2
viene sviluppato, nella prima parte della Costituzione, attraverso un "catalogo"
delle libertà della famiglia dei partiti politici
Per libertà personale la Costituzione intende
che ognuno è libero
di vivere come vuole che nessuno deve
essere privato della libertà personale che nessun cittadino
deve essere privato della libertà di vivere come vuole
Se un cittadino italiano espatria
non può più tornare può tornare solo
se lo Stato lo autorizza può tornare quando
vuole
La libertà di religione garantisce
la possibilità
di professare la religione che si vuole purché i riti non siano contrari
alla morale la possibilità di
non professare alcuna religione tutte e due le possibilità
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Non è necessario alcun preavviso all’autorità pubblica
se ci si vuole riunire
in luoghi privati in luoghi aperti
al pubblico in entrambi i casi
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