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Art.
22 -
Il Re salendo al trono presta in presenza delle Camere riunite
il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art.
24 - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo
e grado, sono eguali dinnanzi alla legge. Tutti godono egualmente
i diritti civili e politici e sono ammessi alle cariche civili
e militari salvo le eccezioni determinate dalle leggi.
Art.
25 - Essi contribuiscono indistintamente, nella
proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art.
26 - La libertà individuale è garantita.
Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non
nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art.
27 - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita
domiciliare può aver luogo se non in forza di legge e nelle
forme che essa prescrive.
Art.
28 - La stampa è libera, ma una legge ne
reprime gli abusi.
Art.
29 - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione,
sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente
accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto
od in parte, mediante una giusta indennità conformemente
alle leggi.
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