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Lo Stato unitario, regionale, federale
Il modo in cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità sul territorio può variare a seconda se viene considerato più conveniente determinare dal centro tutte le decisioni di governo del Paese (con la conseguenza che non si terrà conto delle diversità e delle esigenze locali), o se si ritiene più importante rispondere alle complesse esigenze che ci sono sul territorio, delegando alcune decisioni a organizzazioni locali (enti locali).

Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può trovare la parola Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione centrale, altre volte, invece, per indicare un insieme che comprende sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali.

Nella Costituzione viene usato il termine "Stato" quando si intende la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5 Cost.) e "Repubblica" quando si vuole significare sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117 Cost.).
Lo Stato italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione fu unitario e centralizzato. Questo significa che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni decisione era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato francese. Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a livello locale rappresentava il Governo.

Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo, poiché il regime aveva bisogno di controllare capillarmente il territorio per impedire ogni forma di dissenso o anche solo di diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista.
La Costituzione, nel 1948, ha introdotto un cambiamento notevole, configurando lo Stato italiano come "regionale". Di conseguenza, anche se i poteri più rilevanti della sovranità sono sempre esercitati dallo Stato centrale, viene riconosciuta alle Regioni una notevole possibilità di decidere autonomamente rispetto ai problemi di carattere locale.

Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si riserva legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente e in quelle non espressamente riservate allo Stato.

In altri Paesi si è preferito dare origine a uno Stato federale, cioè a un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale, ogni singolo Stato ha un proprio territorio su cui esercita una parte del potere sovrano, mentre si affida al Governo federale l'esercizio del potere sovrano per quanto riguarda la difesa, la politica estera, le decisioni rispetto all'emissione della moneta. Un esempio di Stato federale è costituito dagli Stati Uniti.