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Lo
Stato unitario, regionale, federale
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Il
modo in cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità
sul territorio può variare a seconda se viene considerato più
conveniente determinare dal centro tutte le decisioni di governo del
Paese (con la conseguenza che non si terrà conto delle diversità
e delle esigenze locali), o se si ritiene più importante rispondere
alle complesse esigenze che ci sono sul territorio, delegando alcune
decisioni a organizzazioni locali (enti locali).
Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può
trovare la parola Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione
centrale, altre volte, invece, per indicare un insieme che comprende
sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali.
Nella
Costituzione viene usato il termine "Stato" quando si intende
la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5
Cost.) e "Repubblica" quando si vuole significare sia
l'organizzazione centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117
Cost.). |
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Lo
Stato italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore dell'attuale
Costituzione fu unitario e centralizzato. Questo significa
che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni decisione
era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato francese.
Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a
livello locale rappresentava il Governo.
Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo,
poiché il regime aveva bisogno di controllare capillarmente
il territorio per impedire ogni forma di dissenso o anche solo di
diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista. |
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La
Costituzione, nel 1948, ha introdotto un cambiamento notevole, configurando
lo Stato italiano come "regionale". Di conseguenza,
anche se i poteri più rilevanti della sovranità sono
sempre esercitati dallo Stato centrale, viene riconosciuta alle Regioni
una notevole possibilità di decidere autonomamente rispetto
ai problemi di carattere locale.
Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della
parte seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si
riserva legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni
la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente
e in quelle non espressamente riservate allo Stato.
In altri Paesi si è preferito dare origine a uno Stato federale,
cioè a un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale,
ogni singolo Stato ha un proprio territorio su cui esercita una parte
del potere sovrano, mentre si affida al Governo federale l'esercizio
del potere sovrano per quanto riguarda la difesa, la politica estera,
le decisioni rispetto all'emissione della moneta. Un esempio di Stato
federale è costituito dagli Stati Uniti. |
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