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L'uguaglianza formale e sostanziale

Con il primo comma dell'art. 3 è stato riaffermato il principio tipico delle prime Costituzioni: non c'è differenza nella posizione dei cittadini rispetto alla legge. Questo principio, che ci sembra oggi così ovvio, è stato conquistato grazie alle prime rivoluzioni liberali, combattute in Europa nel XVIII secolo contro i privilegi sociali ed economici che i nobili e il clero facevano valere sugli altri cittadini. Ma i diritti conquistati e  garantiti nelle Costituzioni possono essere persi se prende il potere una forza politica illiberale. 

Quando è stata emanata la Costituzione italiana, il nostro Paese era appena uscito dall'esperienza di vent'anni di fascismo e di negazione del principio di eguaglianza. In particolare il fascismo aveva agito in questa prospettiva sulle seguenti tematiche:

- religione: con le leggi per la difesa della razza del 1938 aveva discriminato i cittadini ebrei in tantissimi campi: dalla scuola, al lavoro, al matrimonio;

- lingua: le minoranze presenti nel Paese erano state costrette a italianizzare i nomi propri e quelli dei luoghi in cui da secoli vivevano, obbligate all'uso dell'italiano in ogni occasione pubblica, anche se, come per le minoranze ladine e tedesche dell'Alto Adige (annesse dopo la Prima guerra mondiale),  non lo conoscevano proprio;

- sesso: le donne erano oggetto di discriminazione giuridica già nello Stato liberale: non avevano il diritto di voto, erano soggette in ogni modo alle decisioni del marito, erano pagate meno degli uomini a parità di lavoro, non potevano svolgere determinate funzioni, come quella di magistrato, perché ritenute "psicologicamente" inadatte. Il fascismo continuò a discriminarle e rafforzò questa loro posizione marginale nella famiglia e nella società attraverso  la propaganda, sostenendo che il ruolo cruciale della donna era quello di generare tanti "figli per la patria";

- opinioni politiche: tutti quelli che si opponevano al fascismo erano sottoposti a persecuzioni che ad alcuni causarono la morte, ad altri costarono anni di carcere e di confino o la necessità di lasciare la famiglia per fuggire all'estero.

I Costituenti hanno perciò elencato una serie di situazioni in cui la legge deve trattare nello stesso modo i cittadini; in particolare:

    - il sesso;
    - la razza;
    - la lingua;
    - la religione;
    - le opinioni politiche;
    - le condizioni personali e sociali.

Questo elenco, presente nel primo comma dell'art. 3, non viene considerato "tassativo": i casi di discriminazione che sono elencati sono solo un esempio e dunque sono vietate forme di discriminazione in ogni campo. Ciò naturalmente  non significa che le norme non potranno mai fare differenze, ma che tali differenze tra i cittadini non dovranno essere immotivate, irragionevoli. Per esempio, è ragionevole vietare di fare il pilota di aereo a chi non ha la vista perfetta; è invece considerato immotivato il divieto al sesso maschile di fare l'insegnante nella scuola materna.

L'eguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell'art. 3 sta nel secondo comma, laddove  si afferma che per rendere effettiva l'eguaglianza fra i cittadini, lo Stato deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate (si parla di eguaglianza sostanziale).

Quali sono le situazioni che lo Stato deve migliorare e perché?

Gli esempi possono essere di vario tipo: bassi o nulli livelli di istruzione, impossibilità di mantenersi, invalidità che impedisce o limita il lavoro, condizioni di infermità che impediscono di muoversi liberamente, disoccupazione ecc. In tutti questi casi le condizioni di vita sono tali da rendere vuota di significato l'uguaglianza davanti alla legge. Lo Stato perciò deve impegnarsi per ridurre il disagio di questi cittadini e per restituire loro una eguale dignità. In quest'affermazione della necessità dell'intervento dello Stato c'è la definizione del nostro Paese come Stato sociale.