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Aggiornamenti

Riforma dell´imposta di successione e donazione

Marco Rovello

La nuova disciplina

La legge 21 novembre 2000, n. 342, meglio conosciuta come "collegato fiscale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2000, riporta all’art. 68-bis la nuova disciplina delle imposte di successione e donazione; prima di entrare nel dettaglio delle modifiche intervenute, si ritiene essenziale spiegare la natura di tale imposta e i beni che colpisce.

Il sistema fiscale italiano è imperniato sulla presenza di due categorie di imposte: le imposte dirette e le imposte indirette.

  • Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni immediate di ricchezza, quale ad esempio il reddito e tipiche imposte di questo genere sono l’IRPEF e l’IRPEG.
  • Le imposte indirette colpiscono le manifestazioni mediate di ricchezza, quali i trasferimenti di beni o di interi patrimoni e di questa categoria le imposte più ricorrenti sono l’I.V.A., quella di Registro (soprattutto con riferimento alla compravendita di immobili da) e quella di successione e donazione.

L’imposta di successione colpisce il trasferimento di ricchezza che si verifica mortis causa, ossia a seguito del decesso di una persona. Tale imposta viene pagata dagli eredi che accettano l’eredità.
L’imposta di donazione colpisce, invece, i trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito posti in essere per spirito di liberalità e, in questo caso, essendosi già verificato un depauperamento patrimoniale a carico del donante, che si è privato di un bene o ha assunto un obbligo, l’imposta va a gravare su chi riceve il dono.
Se la donazione determina effettivamente una nuova ricchezza in capo al soggetto che riceve, e quindi in qualche modo l’imposta si giustifica, molto spesso l’incremento di ricchezza che si determina in caso di successione non è sempre così evidente specialmente nell’ipotesi di decesso del soggetto che è l’unica fonte di entrate per la famiglia (cosiddetta "famiglia monoreddito").
In effetti, al già triste momento che succede alla perdita di un parente così stretto occorre aggiungere il pagamento di un tributo che va a colpire, ad esempio, il trasferimento giuridico agli eredi della casa di abitazione ma che nella realtà non genera in nessun modo un arricchimento patrimoniale nei riguardi dei familiari superstiti .
Data l’iniquità e l’entità dell’imposta i detentori di patrimoni cospicui hanno sempre cercato di ovviarvi, ponendo in essere artifici giuridici o trasferendo tali ricchezze con operazioni di cessione a titolo oneroso eseguite in vita. L’entità di entrate che lo Stato ne ricavava non era pertanto ingente, provenendo quasi esclusivamente da quei piccoli patrimoni detenuti da soggetti che non erano in grado di avvalersi di buoni consulenti.
Data la molteplicità delle controindicazioni elencate, tutte le forze politiche si sono trovate d’accordo nel mettere mano ad una normativa che, come si è visto, specialmente nel caso appena sopra riportato, appariva del tutto ingiusta ed onerosa per gli eredi.
Qui di seguito viene riportata la tabella vigente (e quindi ante-riforma) informata a criteri di doppia progressività: l’aliquota cresce all’aumentare della base imponibile e colpisce in maniera più pesante chi è meno interessato da legami di parentela o è addirittura estraneo.
Per il coniuge e i parenti in linea retta si applica solo la parte a) della tabella mentre, per tutti gli altri, alla parte a) va sommata l’imposta calcolata con la tabella a).
Nell’ipotesi in cui il coniuge e due figli ricevano in eredità un patrimonio di 800 milioni, l’imposta complessiva a loro carico sarebbe pari a lire 40.500.000 (solo tabella a) mentre se lo stesso patrimonio fosse trasferito ad un non parente del defunto, l’imposta che quest’ultimo dovrebbe pagare sarebbe a pari a lire. 165.900.000 (40.500.000 - tabella A – e 125.400.000 – tabella B).


(22 dicembre 2000)

 


* La nuova disciplina

* Tabella ante riforma

* Tabella post riforma

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* Successioni e donazioni: il nuovo trattamento fiscale