Con la legge costituzionale approvata in seconda deliberazione dalla Camera
dei Deputati il 28 febbraio e dal Senato della Repubblica l'8 marzo 2001(1)
si è sostanzialmente completata la radicale revisione del Titolo V della
Parte II della Costituzione(2), già
profondamente modificato, sotto i profili organizzativi, dalla L.cost. 1/1999.
Con tale revisione, peraltro, la costruzione del nuovo (e, come vedremo, alquanto
atipico) assetto federale della Repubblica non è ancora completa. Essa
infatti richiede l'adeguamento di diversi altri istituti, la cui disciplina
è collocata in altre parti della Costituzione. Ciò è evidenziato
nella stessa legge costituzionale del 2001, in particolare all'art.11, che
a proposito alla partecipazione delle Regioni alla formazione delle leggi statali,
o almeno delle leggi che le riguardano detta una disciplina transitoria
destinata a valere "sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte
seconda della Costituzione"(3), vale a dire delle
norme relative alla struttura e al funzionamento del Parlamento nazionale. Si
prefigura dunque un ulteriore passo della riforma, che dovrà interessare
il procedimento legislativo ma verosimilmente anche la stessa configurazione
dell'attuale sistema bicamerale, che secondo i classici modelli federali dovrebbe
articolarsi in una Camera di rappresentanza unitaria dell'intera popolazione
nazionale e in una Assemblea con cui assicurare la rappresentanza e la partecipazione
politica e legislativa degli Enti che compongono la Federazione (dei loro popoli
oppure dei loro governi, a seconda che ci si voglia ispirare al modello americano
o a quello tedesco). Ma si parla anche di altri necessari sviluppi, ad esempio
con riguardo alla composizione della Corte costituzionale, che si vorrebbe integrata
con membri provenienti o designati dagli Enti territoriali, per meglio garantire
la sua equanimità quale giudice delle controversie costituzionali tra
questi e lo Stato: tanto più in quanto la riforma sembra destinata ad
accrescere notevolmente tale contenzioso, sia per le difficoltà inerenti
alla sua attuazione, sia per il numero e l'eterogeneità dei soggetti
(non solo le Regioni, ma anche le Province e i Comuni: v. oltre) che ne risultano
titolari di attribuzioni costituzionalmente rilevanti e garantite.
La legge costituzionale n.1/1999 e quella del 2001 vanno viste dunque, per così
dire, come un primo e un secondo passo verso il federalismo, a cui altri dovranno
seguire: secondo una progressione che del resto riflette un più generale
metodo di riforma della Costituzione "per via incrementale", affermatosi dopo
il fallimento dei tentativi di riforma "organica" perseguiti fino a poco tempo
addietro (da ultimo con la Commissione bicamerale istituita dalla L.cost. 1/1997
e presieduta dall'on. D'Alema).
Per vero, dopo quarant'anni di sostanziale "immobilismo costituzionale", alcune
revisioni puntuali(4) erano state introdotte
già tra gli ultimi anni ottanta e i primi novanta sotto la pressione
di una profonda crisi del nostro sistema politico (il cui esito più rilevante
resta tuttavia quello della modifica delle leggi elettorali(5).
Ma quanto sta accadendo negli ultimi tempi va molto al di là di una semplice
serie di "ritocchi costituzionali" frammentari e occasionali. Si tratta invece
di una strategia più complessa, articolata in interventi collegati tra
loro e intesi alla realizzazione graduale di obiettivi di ampio respiro(6);
i quali, del resto, da un lato sono connessi ad importanti riforme a livello
di legislazione ordinaria (si pensa alle profonde innovazioni dell'ordinamento
amministrativo introdotte con le c.d. leggi Bassanini, per cui si è arrivati
a parlare di "federalismo a Costituzione invariata"); e dall'altro lato trovano
un importante retroterra anche sul piano delle soluzioni tecniche
nelle prospettive emerse dal vasto dibattito in corso ormai da tempo sulla revisione
della Costituzione e in particolare dai lavori della ricordata Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali(7).
A questa stregua, parlare di "riforma incrementale" della Costituzione non è
un'invenzione linguistica per nobilitare interventi frammentari, ma è
lo specchio reale di un metodo che peraltro, a torto o a ragione, è parso
a molti non solo più realistico, ma addirittura in sé preferibile
rispetto ad una riforma "organica", proprio in quanto si tratta di un processo
graduale e prudentemente valutato nei suoi successivi passaggi, sul piano tecnico
non meno che su quello politico. È significativa al riguardo la vicenda
del voto degli italiani all'estero, che si è sviluppata appunto per "incrementi"
successivi a livello costituzionale, per consegnare un quadro preciso alla legislazione
attuativa(8). Ma ovviamente il caso più importante
per qualità e portata è appunto quello relativo al Titolo V della
Parte II della Costituzione. La sua riscrittura pressoché integrale rappresenta
infatti l'esito di una serie di scelte di grandissimo rilievo, che dal tema
dell'organizzazione e della "forma di governo" delle Regioni, su cui era intervenuta
la L.cost. 1/1999(9), si sono poi estese, con
la legge costituzionale del 2001, all'intero assetto delle istituzioni in cui
si articola la Repubblica; ed in termini così peculiari ed elaborati
che lo stesso ricorso all'idea di "federalismo", se per alcuni aspetti può
apparire problematico, per altri risulta addirittura riduttivo o parziale, poiché
il sistema che ne emerge appare in realtà più complesso dei modelli
usualmente ricollegati a tale nozione. E ciò si può aggiungere
non a caso, stante la sostanziale continuità con le indicazioni
già espresse in questa direzione dalla Commissione bicamerale del 1997.
È dunque anche in confronto col testo da questa approvato che va letta
la riforma "federale" del 2001.
(1) L'articolato risulta da numerose di proposte
di legge presentate da deputati e senatori di tutte le parti politiche nonché
dalle Regioni Veneto e Toscana e dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
per le riforme istituzionali (allora D'Alema e Amato), che la Commissione Affari
costituzionali della Camera ha riunito in un testo unificato, approvato in prima
deliberazione dalla Camera il 26.9 e (senza emendamenti) dal Senato il 17.11.2000,
e in seconda deliberazione il 28.2 e rispettivamente l'8.3.2001. In quest'ultima
sede peraltro la legge ha ottenuto la maggioranza assoluta ma non quella dei
2/3, sicché la sua promulgazione e la sua entrata in vigore restano subordinate
all'esito del referendum popolare che è stato già chiesto al riguardo
ai sensi dell'art. 138, 2°c. Non essendo stata promulgata, la legge non
ha ancora data e numero, per cui nei richiami che seguono faremo riferimento
ad essa con la dizione "la legge costituzionale del 2001" (del tutto impropria,
in quanto nel 2001 sono già entrate in vigore altre due leggi costituzionali:
v. oltre, note 8 e 9).
Per informazioni più dettagliate sulla provenienza e i contenuti delle
proposte e sui passaggi procedurali accennati si veda il sito
della Camera.
(2) Si veda a
parte il confronto
sistematico tra il testo originario del Titolo V, parte
II, Costituzione e quello risultante dalle innovazioni introdotte con le due
leggi costituzionali del 1999 e del 2001.
(3) L'art. 11
della legge costituzionale del 2001 dispone che:
"1. Sino
alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui
al terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti".
(4) Cfr. quelle
relative all'art. 96, sui reati ministeriali (L. cost. 1/1989), all'art. 79,
in tema di amnistia e indulto (L. cost. 1/1992), all'art. 68, sulle immunità
parlamentari (L. cost. 3/1993). v. anche la modifica dell'art. 88, sul c.d.
semestre bianco (L. cost. 1/1991).
(5) Si allude
ovviamente al referendum del 1993 sulla legge elettorale del Senato, a cui ha
fatto seguito la nuova disciplina delle elezioni politiche recata dalle leggi
276 e 277/1993, l'una rifluita poi nel T.U. delle leggi sull'elezione del Senato
(d.lgs. 533/1993) e l'altra concepita come emendativa del vecchio t.u. per l'elezione
della Camera (d.p.r. 361/1957).
(6) Possiamo
ricordare anche la L. cost. 2/1999, che ha inserito nell'art. 111 Cost. ulteriori
garanzie in tema di processo penale. Questa però, a differenza delle
altre di cui si dirà subito, non è per ora destinata ad inserirsi
in una "catena" di modifiche costituzionali, ma trova i suoi sviluppi a livello
di legislazione ordinaria (modifiche del codice di procedura penale).
(7) La quale,
com'è noto, aveva chiuso i suoi lavori approvando, il 4.11.1997, un testo
compiuto e sostanzialmente consolidato, la cui influenza sulla riforma in esame
sarà evidenziata più avanti.
(8) Si vedano
la L.
cost. 1/2000, che ha sancito nell'art. 48 Cost.
il diritto di voto degli italiani all'estero, istituendo una "circoscrizione
estero" a cui riservare un certo numero di seggi delle Camere; e la L.
cost. 1/2001 che, facendo seguito alla precedente,
ha modificato la disciplina della composizione e dell'elezione delle Camere
recata dagli art. 56 e 57 Cost. ed ha meglio definito le determinazioni affidate
in materia alla legge ordinaria.
(9) Completata
dalla L.
cost. 2/2000, che ha modificato gli statuti delle
Regioni ad autonomia speciale per armonizzarli a quanto previsto dalla stessa
L. cost. 1/1999 per le Regioni ad autonomia ordinaria in merito all'elezione
dei relativi Presidenti ed ai loro rapporti coi Consigli regionali.
(11 luglio 2001)