Tavola I la revisione del titolo v della parte II Costituzione (1999-2001)
Nella colonna di destra si riporta il testo derivante dalle modifiche già introdotte con la L.cost. 1/1999, che hanno riguardato gli articoli 121, 122, 123 e 126, e dalle modifiche previste dalla legge costituzionale approvata in seconda deliberazione dalle Camere il 28 febbraio e l'8 marzo 2001, con la quale si sostituiscono gli art. 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 127, si modificano gli art. 123 e 132 e si abrogano gli art. 115, 124, 125 1°c., 128, 129 e 130 (i commi e gli articoli non modificati sono riportati in entrambe le colonne).
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Testo costituzionale originario |
Testo derivante dalle revisioni del 1999 e 2001 |
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Art. 114 |
Art. 114 |
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La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni. |
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
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Art. 115 |
Art. 115 |
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Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. |
(Articolo abrogato) |
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Art. 116 |
Art. 116 (1) |
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Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. |
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. |
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Art. 117 |
Art. 117 (2) |
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La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
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Art. 118 |
Art. 118 |
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Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. |
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
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Art. 119 |
Art. 119 |
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Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. |
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Art. 120 |
Art. 120 |
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La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione |
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Art. 121 |
Art. 121 |
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. |
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. |
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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentali attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. |
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. |
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La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. |
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. |
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Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. |
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
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Art. 122 |
Art. 122 |
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Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. |
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |
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Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
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Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
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Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente (3), è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
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Art. 123 |
Art. 123 |
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Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
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Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica |
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo (4). Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
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Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi |
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In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (5). |
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Art. 124 |
Art. 124 |
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Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. |
(Articolo abrogato) |
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Art. 125 |
Art. 125 |
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Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. |
(Comma abrogato) |
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Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
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Art. 126 |
Art. 126 |
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Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. |
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. |
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Art. 127 |
Art. 127 |
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Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. |
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
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Art. 128 |
Art. 128 |
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Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. |
(Articolo abrogato) |
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Art. 129 |
Art. 129 |
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Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. |
(Articolo abrogato) |
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Art. 130 |
Art. 130 |
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Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. |
(Articolo abrogato) |
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Art. 131 |
Art. 131 |
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Sono costituite le seguenti Regioni: |
Sono costituite le seguenti Regioni: |
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Art. 132 |
Art. 132 |
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Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
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Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. |
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. |
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Art. 133 |
Art. 133 |
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Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
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(1) Per l'art.10 della legge costituzionale del 2001, "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
(2) V. anche l'art.11 della legge della legge
costituzionale del 2001, per cui:
"1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'art. 117 e all'art. 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti".
(3) Cfr. l'art.5 della L.cost. n.1/1999, recante
Disposizioni transitorie:
"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione
del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che
ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente
della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla
carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva,
a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto
o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di
collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per
la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni: / a) entro dieci giorni dalla proclamazione,
il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i
quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; / b) nel
caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata
da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di
tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".
(4) Il secondo periodo dell'articolo non viene formalmente abrogato dalla legge costituzionale del 2001, ma resta evidentemente superato dall'abrogazione dell'art.124 e dalla sostituzione dell'art.127, che hanno eliminato la figura del Commissario del Governo e il sistema del visto sulle leggi regionali.
(5) L'ultimo comma viene aggiunto dalla legge costituzionale.