Redazione del bilancio abbreviato e del bilancio consolidato
Riccardo Bauer
Nuovi limiti
Le novità introdotte dal d.lgs. 27
aprile 2001, n. 203, pubblicato sulla G.U. 31 maggio 2001, n. 125, rivestono,
in Italia, una certa importanza per molte aziende e meritano di essere analizzate
con attenzione. Esse modificano immediatamente le norme del Codice civile, recependo
le indicazioni della direttiva 1999/60/CE (1), innalzando
ed esprimendo in euro sia i limiti per la redazione del bilancio abbreviato
previsti dal Codice civile, sia i limiti di riferimento per la redazione del
bilancio consolidato contenuti nel d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
In sintesi gli argomenti che saranno trattati nei successivi paragrafi.
- Nuovi limiti per la stesura del bilancio in forma abbreviata.
- Nuovi limiti per lobbligo di nomina del collegio sindacale.
- Nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato.
- Entrata in vigore e disposizioni transitorie.
- Schema riassuntivo.
(1)In particolare, ai sensi dellart. 1, comma
1, L. 29 dicembre 2000, n. 422, (cd. Legge Comunitaria 2000) il Governo era
stato delegato a emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della suddetta
legge, "(
) i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati (
)".
Pertanto, in esecuzione a tale delega, è stato emanato il d.lgs. 203/01
in esame, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/60/CE, modificativa della
precedente direttiva 78/660/Cee per quanto concerne gli importi espressi in
ecu.
1. Nuovi limiti per la stesura del bilancio in
forma abbreviata
A seguito delle modifiche introdotte dallart. 1, d.lgs. 203/01, le società
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio
o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato
due dei seguenti limiti (nuovo art. 2435-bis, comma 1, C.c.):
- totale dellattivo dello stato patrimoniale: euro 3.125.000, equivalenti
a lire 6.050.843.750 (anziché lire 4,7 miliardi, attualmente previsti);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 6.250.000, equivalenti a
lire 12.101.687.500 (anziché lire 9,5 miliardi, attualmente previsti);
- dipendenti occupati in media durante lesercizio: 50 unità (limite
rimasto invariato).
Si ricorda che, se per il secondo esercizio consecutivo le società che
redigono il bilancio in forma abbreviata superano due dei tre limiti indicati,
le stesse sono obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria.
2. Nuovi limiti per lobbligo di nomina del collegio
sindacale
I limiti che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata, di cui
al precedente paragrafo, vengono richiamati dallart. 2488 C.c. per determinare
lobbligo di nomina del collegio sindacale nelle s.r.l.
Larticolo citato prevede, infatti, che la nomina dellorgano di controllo
nelle s.r.l. è obbligatoria quando:
- il capitale sociale non sia inferiore a lire 200 milioni;
- pur essendo il capitale sociale inferiore a lire 200 milioni, siano stati
superati, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti sopraelencati.
Si ricorda che è inoltre lasciata allautonomia dei privati la
possibilità di prevedere, nellatto costitutivo, il collegio sindacale
anche in ipotesi diverse da quelle sopra indicate.
3. Nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato
Si ricorda che sono obbligati alla stesura del bilancio consolidato i seguenti
soggetti (ex art. 25, d.lgs. 127/91):
- le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) che controllano
unimpresa;
- le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici
commerciali di cui allart. 2201 C.c. che controllano una società
di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.).
A seguito delle modifiche introdotte dallart. 2, d.lgs. 203/01, sono
esonerate da tale obbligo le società controllanti di cui sopra qualora,
unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti (nuovo art. 27, d.lgs. 127/91)(2):
- totale degli attivi degli stati patrimoniali: euro 12.500.000, equivalenti
a lire 24.203.375.000 (anziché lire 19 miliardi, attualmente previsti);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 25.000.000, equivalenti
a lire 48.406.750.000 (anziché lire 38 miliardi, attualmente previsti);
- n. 250 dipendenti occupati in media durante lesercizio (limite rimasto
invariato).
Si considerano "controllate" le imprese in cui unaltra
società:
- dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nellassemblea
ordinaria (art. 2359, comma 1, numero 1, C.c.);
- dispone di voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante nellassemblea
ordinaria (art. 2359, comma 1, numero 2, C.c.);
- ha il diritto di esercitare uninfluenza dominante in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge (art.
26, comma 2, lettera a), d.lgs. 127/91);
- controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi
con altri soci (art. 26, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 127/91).
Nel computo dei diritti di voto si considerano anche i diritti esercitati indirettamente
tramite società controllate, società fiduciarie e persone interposte
(mentre rimangono esclusi quelli esercitabili per conto di terzi).
Si sottolinea che il bilancio consolidato è obbligatorio, indipendentemente
dal superamento dei predetti limiti, qualora la società controllante
o una delle società controllate abbiano emesso titoli quotati in borsa
(art. 27, comma 2, d.lgs. n. 127/91).
(2) Si rileva che lart. 27, commi 3, 4 e 5,
d.lgs. 127/91, stabilisce che "non sono inoltre soggette allobbligo
indicato nellart. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante
sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dellimpresa
controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dellesercizio
da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. Lesonero previsto
dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni: a) che limpresa
controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità
europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità
europee; b) che limpresa controllata non abbia emesso titoli quotati in
borsa. Le ragioni dellesonero devono essere indicate nella nota integrativa
al bilancio di esercizio".
4. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 15 giugno 2001
(quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U.).
Viene altresì stabilito che "per la durata del periodo transitorio,
i valori espressi in euro di cui allarticolo 2435-bis, primo comma, numeri
1) e 2), del codice civile ed allarticolo 27, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente
decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso
fisso di conversione" (art. 3, d.lgs. n. 203/01)(3).
(3) Si ricorda che il tasso fisso
di conversione per 1 euro è pari a lire 1936,27.
5. Schema riassuntivo
Riportiamo qui di seguito i nuovi "limiti" sopra descritti.
|
|
Attivo
|
Ricavi
|
Dipendenti
|
|
Vecchi limiti (lire)
|
Nuovi limiti (lire)
|
Nuovi limiti (euro)
|
Vecchi limiti (lire)
|
Nuovi limiti (lire)
|
Nuovi limiti (euro)
|
Limiti invariati
|
|
miliardi
|
milioni
|
miliardi
|
milioni
|
|
Bilancio abbreviato
|
4,7
|
6,050
|
3,125
|
9,5
|
12,1
|
6,250
|
n. 50
|
|
Collegio sindacale
|
4,7
|
6,050
|
3,125
|
9,5
|
12,1
|
6,250
|
n. 50
|
|
Bilancio consolidato
|
19
|
24,2
|
12,5
|
38
|
48,4
|
25
|
n. 250
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(7 settembre 2001)
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Nuovi limiti
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