Caratteristiche generali
Nel giugno 2001 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo
al decreto legislativo che introduce la responsabilità amministrativa
degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e
associazioni, anche prive di personalità giuridica, per i reati di corruzione,
concussione e truffa commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti a vantaggio
o nellinteresse dellimpresa stessa.
Questa importante innovazione porta a considerare anche la società responsabile
del fatto corruttivo messo in atto dai suddetti soggetti a vantaggio o nellinteresse
della società, con lapplicazione delle relative sanzioni. Tale
responsabilità amministrativa, (di fatto assimilabile a quella penale)
per reati di corruzione, concussione e truffa è evitabile solo
se la società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e gestionali
idonei a prevenire comportamenti corruttivi e quindi a escludere la propria
responsabilità.
Modelli organizzativi e gestionali
Il Governo ha introdotto criteri dettagliati per individuare tali modelli,
con la finalità di limitare la discrezionalità del giudice penale
nel valutare lattività di prevenzione posta in essere dalla società.
Pertanto, se ad esempio un giudice penale indagasse su un amministratore, dovrà
anche aprire contestualmente unindagine parallela sulla società
per la quale tale amministratore esercita la sua attività, per accertare
se il reato di corruzione sia stato commesso a vantaggio o nellinteresse
della società stessa.
In caso di condanna la società non solo subirà la confisca del
"prezzo" del reato (che in questo caso è rappresentato dal vantaggio
economico perseguito dalla società consequenziale al fatto penalmente
illecito dellamministratore), ma potrà anche essere costretta a
pagare una multa fino a tre miliardi (euro 1.549.370,70) e a interrompere
la propria attività fino a un massimo di due anni.
Lunica strada che la società può percorrere per evitare
la condanna è dimostrare al giudice la mancanza di una "colpa "organizzativa
(complicità) e cioè che il reato è stato commesso dallamministratore
infedele nonostante la società avesse adottato una idonea attività
preventiva, conformandosi ai modelli di comportamento ideati dalla rispettiva
Associazione di categoria.
La società ha lonere, cioè, di provare che le persone
dellamministratore, del dirigente o del dipendente hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione implementati
dallente e non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte
dellorganismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli.
Con tale decreto non è stato, comunque, leso il principio della responsabilità
personale colpevole (societas delinquere non potest) espresso dallart.
27, comma I, Cost., ma si è introdotta una figura "ibrida" di responsabilità
amministrativa della persona giuridica, valutata dal giudice penale in un processo
a carico di un altro imputato (il soggetto, persona fisica, amministratore dirigente
o dipendente). Si tratta, perciò, di una responsabilità amministrativa
accertata dal giudice penale secondo le regole del processo penale, in cui lente
è equiparato allimputato e può pertanto fruire di tutte
la garanzie stabilite per questultimo.
La metodologia introdotta dagli artt. 5 e 6 del decreto, dunque, fa dipendere
la responsabilità della società dalla mancata introduzione di
elementi di tipo formale (i modelli).
Sanzioni
Per le sanzioni, quelle pecuniarie vanno da 50 milioni
(euro 25.822,84) a 3 miliardi di lire (euro 1.549.370,70).
Vengono applicate in base a un sistema per quote, per renderle aderenti
alle capacità economica della società.
Ad esse si aggiungono le sanzioni interdittive, quali ad esempio:
- sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni;
- interdizione dallesercizio dellattività;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi).
La confisca del " prezzo" riguarda il prezzo o il profitto del reato, salvo
che per la parte che può essere restituita al danneggiato (salvo i diritti
acquistati da terzi in buona fede). Tale confisca può avvenire anche
per equivalente qualora non sia eseguibile in forma specifica.
Sviluppi futuri e iniziative relative
A seguito degli importanti provvedimenti sopra descritti, la Confindustria
ha istituito un gruppo di lavoro atto a progettare la realizzazione delle strutture
organizzative dimpresa e per prevenire la responsabilità amministrativa
degli enti per i reati che possono essere commessi dai propri vertici.
Il decreto, come già accennato, introduce, la responsabilità
amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società
e associazioni, anche prive di personalità giuridica, per i reati di
corruzione, concussione, truffa, peculato e malversazione commessi, a vantaggio
o nellinteresse dellimpresa stessa,
"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dellente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso",
ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti.
Si tratta, dunque, di persone che rivestono una posizione centrale nella struttura
dellente, per le quali si è preferito non prevedere unelencazione
tassativa vista leterogeneità degli enti interessati e la rilevanza
data dal legislatore anche allesercizio di fatto delle funzioni evidenziate
(come nel caso di un socio non amministratore ma detentore della quasi totalità
delle azioni).
Dal fatto corruttivo da parte dei suddetti soggetti a vantaggio o nellinteresse
dellente, possono dunque derivare la responsabilità dello stesso
e lapplicazione delle relative sanzioni.
La responsabilità amministrativa dellente per reati sopra esposti
è evitabile, come detto, se:
- la società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e
gestionali (astrattamente) idonei a prevenire comportamenti corruttivi
che perfezionano reati della specie di quello (concretamente) verificatosi;
- vi sia un organismo dellente dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e losservanza
dei modelli e di curare il loro aggiornamento (negli enti di piccole dimensioni
tale compiti possono essere svolti direttamente dallorgano dirigente);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dellorganismo
di cui alla lettera b).
Il Governo ha indicato nel decreto criteri dettagliati ai quali tali modelli
devono essere conformati ai fini dellesclusione della responsabilità
dellente, anche con la finalità di limitare la discrezionalità
del giudice penale nel valutare lattività di prevenzione posta
in essere dalla società.
Il legislatore ha, inoltre, precisato che le associazioni rappresentative degli
enti possono redigere codici di comportamento comunicati al Ministero
della giustizia (che può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla
loro idoneità a prevenire i reati) in base ai quali adottare i modelli
di organizzazione e di gestione. È evidente che ladozione di tali
modelli predefiniti e passati al vaglio del Ministero della giustizia fornisce
allente maggiori garanzie sulla valutazione di conformità degli
stessi ai requisiti di legge, che sarebbe effettuata dal giudice penale per
accertare leventuale responsabilità amministrativa dellente.
Lunica strada che lente può percorrere per evitare la condanna
è dimostrare al giudice la mancanza di dolo o di una colpa organizzativa
e cioè che il reato sia stato commesso dal soggetto infedele nonostante
ladozione di modelli organizzativi e gestionali conformi ai requisiti
individuati dal legislatore, eventualmente ideati dalla rispettiva associazione
di categoria, in presenza dei presupposti di legge per lesenzione da responsabilità
dellente prima evidenziati.
Si comprende, quindi, limpegno e la tempestività di Confindustria
nello studio dei modelli organizzativi che potranno essere fondamentali strumenti
di autodifesa delle imprese dal pericolo dellirrogazione di sanzioni amministrative.
(19 settembre 2001)