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Aggiornamenti

Reati di corruzione degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti

Riccardo Bauer

La loro responsabilità amministrativa

Caratteristiche generali

Nel giugno 2001 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che introduce la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, per i reati di corruzione, concussione e truffa commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti a vantaggio o nell’interesse dell’impresa stessa.
Questa importante innovazione porta a considerare anche la società responsabile del fatto corruttivo messo in atto dai suddetti soggetti a vantaggio o nell’interesse della società, con l’applicazione delle relative sanzioni. Tale responsabilità amministrativa, (di fatto assimilabile a quella penale) per reati di corruzione, concussione e truffa è evitabile solo se la società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire comportamenti corruttivi e quindi a escludere la propria responsabilità.


Modelli organizzativi e gestionali

Il Governo ha introdotto criteri dettagliati per individuare tali modelli, con la finalità di limitare la discrezionalità del giudice penale nel valutare l’attività di prevenzione posta in essere dalla società.
Pertanto, se ad esempio un giudice penale indagasse su un amministratore, dovrà anche aprire contestualmente un’indagine parallela sulla società per la quale tale amministratore esercita la sua attività, per accertare se il reato di corruzione sia stato commesso a vantaggio o nell’interesse della società stessa.
In caso di condanna la società non solo subirà la confisca del "prezzo" del reato (che in questo caso è rappresentato dal vantaggio economico perseguito dalla società consequenziale al fatto penalmente illecito dell’amministratore), ma potrà anche essere costretta a pagare una multa fino a tre miliardi (euro 1.549.370,70) e a interrompere la propria attività fino a un massimo di due anni.

L’unica strada che la società può percorrere per evitare la condanna è dimostrare al giudice la mancanza di una "colpa "organizzativa (complicità) e cioè che il reato è stato commesso dall’amministratore infedele nonostante la società avesse adottato una idonea attività preventiva, conformandosi ai modelli di comportamento ideati dalla rispettiva Associazione di categoria.
La società ha l’onere, cioè, di provare che le persone dell’amministratore, del dirigente o del dipendente hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione implementati dall’ente e non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’organismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli.

Con tale decreto non è stato, comunque, leso il principio della responsabilità personale colpevole (societas delinquere non potest) espresso dall’art. 27, comma I, Cost., ma si è introdotta una figura "ibrida" di responsabilità amministrativa della persona giuridica, valutata dal giudice penale in un processo a carico di un altro imputato (il soggetto, persona fisica, amministratore dirigente o dipendente). Si tratta, perciò, di una responsabilità amministrativa accertata dal giudice penale secondo le regole del processo penale, in cui l’ente è equiparato all’imputato e può pertanto fruire di tutte la garanzie stabilite per quest’ultimo.
La metodologia introdotta dagli artt. 5 e 6 del decreto, dunque, fa dipendere la responsabilità della società dalla mancata introduzione di elementi di tipo formale (i modelli).


Sanzioni
Per le sanzioni, quelle pecuniarie vanno da 50 milioni (euro 25.822,84) a 3 miliardi di lire (euro 1.549.370,70). Vengono applicate in base a un sistema per quote, per renderle aderenti alle capacità economica della società.
Ad esse si aggiungono le sanzioni interdittive, quali ad esempio:

  • sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni;
  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
  • divieto di pubblicizzare beni e servizi).

La confisca del " prezzo" riguarda il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede). Tale confisca può avvenire anche per equivalente qualora non sia eseguibile in forma specifica.


Sviluppi futuri e iniziative relative

A seguito degli importanti provvedimenti sopra descritti, la Confindustria ha istituito un gruppo di lavoro atto a progettare la realizzazione delle strutture organizzative d’impresa e per prevenire la responsabilità amministrativa degli enti per i reati che possono essere commessi dai propri vertici.

Il decreto, come già accennato, introduce, la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, per i reati di corruzione, concussione, truffa, peculato e malversazione commessi, a vantaggio o nell’interesse dell’impresa stessa,

"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso",

ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti.

Si tratta, dunque, di persone che rivestono una posizione centrale nella struttura dell’ente, per le quali si è preferito non prevedere un’elencazione tassativa vista l’eterogeneità degli enti interessati e la rilevanza data dal legislatore anche all’esercizio di fatto delle funzioni evidenziate (come nel caso di un socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni).

Dal fatto corruttivo da parte dei suddetti soggetti a vantaggio o nell’interesse dell’ente, possono dunque derivare la responsabilità dello stesso e l’applicazione delle relative sanzioni.

La responsabilità amministrativa dell’ente per reati sopra esposti è evitabile, come detto, se:

  1. la società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e gestionali (astrattamente) idonei a prevenire comportamenti corruttivi che perfezionano reati della specie di quello (concretamente) verificatosi;
  2. vi sia un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (negli enti di piccole dimensioni tale compiti possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente);
  3. il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Il Governo ha indicato nel decreto criteri dettagliati ai quali tali modelli devono essere conformati ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’ente, anche con la finalità di limitare la discrezionalità del giudice penale nel valutare l’attività di prevenzione posta in essere dalla società.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che le associazioni rappresentative degli enti possono redigere codici di comportamento comunicati al Ministero della giustizia (che può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati) in base ai quali adottare i modelli di organizzazione e di gestione. È evidente che l’adozione di tali modelli predefiniti e passati al vaglio del Ministero della giustizia fornisce all’ente maggiori garanzie sulla valutazione di conformità degli stessi ai requisiti di legge, che sarebbe effettuata dal giudice penale per accertare l’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente.

L’unica strada che l’ente può percorrere per evitare la condanna è dimostrare al giudice la mancanza di dolo o di una colpa organizzativa e cioè che il reato sia stato commesso dal soggetto infedele nonostante l’adozione di modelli organizzativi e gestionali conformi ai requisiti individuati dal legislatore, eventualmente ideati dalla rispettiva associazione di categoria, in presenza dei presupposti di legge per l’esenzione da responsabilità dell’ente prima evidenziati.

Si comprende, quindi, l’impegno e la tempestività di Confindustria nello studio dei modelli organizzativi che potranno essere fondamentali strumenti di autodifesa delle imprese dal pericolo dell’irrogazione di sanzioni amministrative.



(19 settembre 2001)
 


* La loro responsabilità amministrativa

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