Le nuove norme del Codice della strada
Alessandro Casale
Il ciclomotore protagonista
Il Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni
parlamentari ha approvato, in via definitiva, nella seduta del 15 gennaio scorso,
il decreto legislativo correttivo e integrativo del Codice della strada che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
Il decreto legislativo dedica grande attenzione al ciclomotore. Le principali
novità riguardano:
- il trasporto un passeggero;
- il certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino);
- il certificato di circolazione;
- la nuova targa;
- le multe per i ciclomotori truccati o elaborati;
- lobbligo di usare anabbaglianti e luci di posizione.
1. Per il trasporto di un passeggero sarà
necessario aver compiuto 18 anni e guidare ciclomotori che, in sede di omologazione,
siano testati idonei al trasporto di un passeggero.
La sanzione prevista per coloro che trasgrediranno al divieto varierà
da euro 65 a euro 260 .
2. Quello che oggi viene comunemente indicato con il nome di patentino,
si chiamerà certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
Pur rimanendo fissata in 14 anni letà minima per condurre un ciclomotore,
i ragazzi con meno di 18 anni dovranno conseguire il certificato che verrà
rilasciato dal Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di un
apposito corso che prevede il sostenimento di una prova finale.
Il corso sarà organizzato dalle autoscuole, ma i ragazzi che frequentano
le istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria, potranno partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente, dalla stessa scuola . Potranno, inoltre, partecipare
ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida,
anche coloro che compiranno quattordici anni entro lanno scolastico in
corso.
Dal 1° gennaio 2004, chi sarà sorpreso alla guida di un ciclomotore
senza aver conseguito il prescritto certificato, sarà soggetto a una
sanzione pecuniaria di ammontare variabile tra 516 e 2065 euro.
3. Segna un radicale cambiamento lintroduzione del nuovo certificato
di circolazione (il cosiddetto librettino), che andrà a sostituire
il vecchio certificato di idoneità tecnica (CIT). Il nuovo certificato
conterrà i dati identificativi del ciclomotore nonché, a differenza
del vecchio CIT, quelli della targa e dellintestatario. Sarà così
possibile associare un dato ciclomotore a una targa e quindi risalire al proprietario.
Chiunque circolerà con un ciclomotore per il quale non sarà stato
richiesto laggiornamento del certificato di circolazione per il
trasferimento della proprietà, sarà soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro compresa tra euro 327 ed euro 1311. Alla
medesima sanzione verrà sottoposto chi non comunicherà la cessazione
della circolazione del ciclomotore.
In questi casi, accerta la violazione, il certificato di circolazione verrà
ritirato immediatamente e inviato al competente ufficio del Dipartimento dei
trasporti terrestri, che provvederà agli aggiornamenti previsti, dopo
ladempimento delle prescrizioni omesse.
Sarà inoltre previsto lobbligo, in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione del certificato di circolazione o della targa, di farne denuncia,
entro quarantotto ore, agli organi di polizia.
Per chi verrà meno allobbligo è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma variabile tra 65 e 262 euro. Alla medesima sanzione
sarà soggetto chi non provvederà a chiedere il duplicato del certificato
di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
4. Anche la targa rappresenta una grande novità.
Continuerà ad avere carattere personale, alla cessione del ciclomotore
il titolare la conserverà per apporla sul nuovo ma, a differenza di oggi,
dovrà comunicare la variazione intervenuta al Dipartimento dei trasporti
terrestri.
La violazione a questobbligo, previsto per consentire laggiornamento
dellarchivio nazionale dei veicoli, verrà sanzionata con una somma
variabile tra 327 e 1311 euro.
5. I ciclomotori truccati o elaborati o che, in
ogni caso, superino la velocità massima consentita (45 km/h), saranno
sanzionati in modo pesante.
In particolare, oltre alla sanzione pecuniaria (multa), sarà applicata
la confisca, cioè il veicolo non sarà più restituito al
proprietario.
Da evidenziare una curiosità al riguardo: il motorino confiscato, previo
adeguamento alle norme di legge, potrà essere utilizzato dallorgano
di polizia stradale, che ha accertato la violazione, per attività istituzionali.
Prepariamoci quindi a vedere un vigile su quello che fino a pochi giorni prima
era il nostro motorino!
6. Ultima novità, che vale per ciclomotori e motocicli, è
lobbligo di usare, in qualsiasi condizione di marcia, i proiettori
anabbaglianti e le luci di posizione.
(19 marzo 2002)
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