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Aggiornamenti

Le nuove norme del Codice della strada

Alessandro Casale

Il ciclomotore protagonista

Il Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni parlamentari ha approvato, in via definitiva, nella seduta del 15 gennaio scorso, il decreto legislativo correttivo e integrativo del Codice della strada che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

Il decreto legislativo dedica grande attenzione al ciclomotore. Le principali novità riguardano:

  1. il trasporto un passeggero;
  2. il certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino);
  3. il certificato di circolazione;
  4. la nuova targa;
  5. le multe per i ciclomotori truccati o elaborati;
  6. l’obbligo di usare anabbaglianti e luci di posizione.

1. Per il trasporto di un passeggero sarà necessario aver compiuto 18 anni e guidare ciclomotori che, in sede di omologazione, siano testati idonei al trasporto di un passeggero.
La sanzione prevista per coloro che trasgrediranno al divieto varierà da euro 65 a euro 260 .

2. Quello che oggi viene comunemente indicato con il nome di patentino, si chiamerà certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Pur rimanendo fissata in 14 anni l’età minima per condurre un ciclomotore, i ragazzi con meno di 18 anni dovranno conseguire il certificato che verrà rilasciato dal Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito di un apposito corso che prevede il sostenimento di una prova finale.
Il corso sarà organizzato dalle autoscuole, ma i ragazzi che frequentano le istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria, potranno partecipare ai corsi organizzati gratuitamente, dalla stessa scuola . Potranno, inoltre, partecipare ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida, anche coloro che compiranno quattordici anni entro l’anno scolastico in corso.
Dal 1° gennaio 2004, chi sarà sorpreso alla guida di un ciclomotore senza aver conseguito il prescritto certificato, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria di ammontare variabile tra 516 e 2065 euro.

3. Segna un radicale cambiamento l’introduzione del nuovo certificato di circolazione (il cosiddetto librettino), che andrà a sostituire il vecchio certificato di idoneità tecnica (CIT). Il nuovo certificato conterrà i dati identificativi del ciclomotore nonché, a differenza del vecchio CIT, quelli della targa e dell’intestatario. Sarà così possibile associare un dato ciclomotore a una targa e quindi risalire al proprietario.
Chiunque circolerà con un ciclomotore per il quale non sarà stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per il trasferimento della proprietà, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra euro 327 ed euro 1311. Alla medesima sanzione verrà sottoposto chi non comunicherà la cessazione della circolazione del ciclomotore.
In questi casi, accerta la violazione, il certificato di circolazione verrà ritirato immediatamente e inviato al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, che provvederà agli aggiornamenti previsti, dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
Sarà inoltre previsto l’obbligo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa, di farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia.
Per chi verrà meno all’obbligo è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile tra 65 e 262 euro. Alla medesima sanzione sarà soggetto chi non provvederà a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

4. Anche la targa rappresenta una grande novità.
Continuerà ad avere carattere personale, alla cessione del ciclomotore il titolare la conserverà per apporla sul nuovo ma, a differenza di oggi, dovrà comunicare la variazione intervenuta al Dipartimento dei trasporti terrestri.
La violazione a quest’obbligo, previsto per consentire l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, verrà sanzionata con una somma variabile tra 327 e 1311 euro.

5. I ciclomotori truccati o elaborati o che, in ogni caso, superino la velocità massima consentita (45 km/h), saranno sanzionati in modo pesante.
In particolare, oltre alla sanzione pecuniaria (multa), sarà applicata la confisca, cioè il veicolo non sarà più restituito al proprietario.
Da evidenziare una curiosità al riguardo: il motorino confiscato, previo adeguamento alle norme di legge, potrà essere utilizzato dall’organo di polizia stradale, che ha accertato la violazione, per attività istituzionali. Prepariamoci quindi a vedere un vigile su quello che fino a pochi giorni prima era il nostro motorino!

6. Ultima novità, che vale per ciclomotori e motocicli, è l’obbligo di usare, in qualsiasi condizione di marcia, i proiettori anabbaglianti e le luci di posizione.


(19 marzo 2002)

 


* Il ciclomotore protagonista

* Le novità per tutti

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