Spetta al debitore citato in giudizio l´onere di provare l´avvenuto adempimento
Maurizia Venezia
Analizziamo i fatti
La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, ha affrontato unimportante questione inerente al diritto
delle obbligazioni, dirimendo, con la sua pronuncia, un conflitto che era
sorto in giurisprudenza.
Il tema affrontato dai supremi giudici riguarda la vexata quaestio
se sia il creditore agente, che lamenta la lesione della sua posizione giuridica
soggettiva quale si rinviene nel rapporto obbligatorio, a dover dimostrare
in giudizio il mancato o inesatto adempimento da parte del debitore, o se
gravi sul debitore convenuto, che eccepisce a suo favore lestinzione
dellobbligazione per adempimento, la prova dellavvenuto compimento
da parte sua della prestazione cui era tenuto.
Sul punto, come già accennato, esisteva una disparità d'interpretazioni
da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione:
a. lopinione prevalente era dellavviso che
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nellipotesi in cui il creditore avesse agito per ottenere
la condanna giudiziale del debitore ad adempiere la propria prestazione,
sarebbe stata sufficiente la prova da parte dello stesso della bontà
del titolo da cui scaturiva il diritto vantato e non anche linadempimento
del debitore;
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nellipotesi in cui il creditore avesse agito per ottenere
lo scioglimento giudiziale del rapporto obbligatorio (risoluzione), lo stesso
avrebbe dovuto provare anche linadempimento del debitore;
b. lopinione minoritaria unificava il trattamento del
regime probatorio gravante sul creditore, ritenendo che, a prescindere dallazione
(di adempimento o di risoluzione) intentata dallo stesso, questi avrebbe dovuto
dimostrare solo lesistenza e la fonte del rapporto obbligatorio, spettando
al debitore la prova di avere adempiuto.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, dopo un attento esame dei principi
civilistici e processualcivilistici del regime probatorio nellambito del
rapporto obbligatorio, hanno aderito allorientamento minoritario, per
il quale, invero, propendeva anche gran parte della dottrina.
Ciò poiché, da un lato, non è apparso ragionevole attribuire
diversa rilevanza al fatto dellinadempimento a seconda del tipo di tutela
richiesta in concreto dal creditore; dallaltro, per esigenze di ordine
pratico: il creditore che agisce in giudizio affermando di non essere stato
pagato avrà seri problemi ad allegare in giudizio "fatti positivi
contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo"; al contrario, la
prova dellavvenuto adempimento da parte del debitore sarà più
semplice, tenuto conto della circostanza che normalmente sarà in possesso
di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto ex art.1199 C.c.) o di
altro documento relativo allo strumento prescelto per il pagamento.
(18 marzo 2002)
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