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Sentenze

Spetta al debitore citato in giudizio l´onere di provare l´avvenuto adempimento

Maurizia Venezia

Analizziamo i fatti

La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, ha affrontato un’importante questione inerente al diritto delle obbligazioni, dirimendo, con la sua pronuncia, un conflitto che era sorto in giurisprudenza.

Il tema affrontato dai supremi giudici riguarda la vexata quaestio se sia il creditore agente, che lamenta la lesione della sua posizione giuridica soggettiva quale si rinviene nel rapporto obbligatorio, a dover dimostrare in giudizio il mancato o inesatto adempimento da parte del debitore, o se gravi sul debitore convenuto, che eccepisce a suo favore l’estinzione dell’obbligazione per adempimento, la prova dell’avvenuto compimento da parte sua della prestazione cui era tenuto.

Sul punto, come già accennato, esisteva una disparità d'interpretazioni da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione:

a. l’opinione prevalente era dell’avviso che
  • nell’ipotesi in cui il creditore avesse agito per ottenere la condanna giudiziale del debitore ad adempiere la propria prestazione, sarebbe stata sufficiente la prova da parte dello stesso della bontà del titolo da cui scaturiva il diritto vantato e non anche l’inadempimento del debitore;
  • nell’ipotesi in cui il creditore avesse agito per ottenere lo scioglimento giudiziale del rapporto obbligatorio (risoluzione), lo stesso avrebbe dovuto provare anche l’inadempimento del debitore;
b. l’opinione minoritaria unificava il trattamento del regime probatorio gravante sul creditore, ritenendo che, a prescindere dall’azione (di adempimento o di risoluzione) intentata dallo stesso, questi avrebbe dovuto dimostrare solo l’esistenza e la fonte del rapporto obbligatorio, spettando al debitore la prova di avere adempiuto.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, dopo un attento esame dei principi civilistici e processualcivilistici del regime probatorio nell’ambito del rapporto obbligatorio, hanno aderito all’orientamento minoritario, per il quale, invero, propendeva anche gran parte della dottrina.

Ciò poiché, da un lato, non è apparso ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell’inadempimento a seconda del tipo di tutela richiesta in concreto dal creditore; dall’altro, per esigenze di ordine pratico: il creditore che agisce in giudizio affermando di non essere stato pagato avrà seri problemi ad allegare in giudizio "fatti positivi contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo"; al contrario, la prova dell’avvenuto adempimento da parte del debitore sarà più semplice, tenuto conto della circostanza che normalmente sarà in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto ex art.1199 C.c.) o di altro documento relativo allo strumento prescelto per il pagamento.


(18 marzo 2002)

 


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