Edizione aggiornata in base alla risoluzione n. 110
del 4 aprile 2002
Le cartelle di pagamento notificate dai concessionari della riscossione,
tramite i propri addetti o spedite per raccomandata, contengono linvito
a pagare entro sessanta giorni le somme "iscritte a ruolo" (e cioè
rese esecutive secondo determinate procedure) a carico del contribuente.
In questo numero, Fisconotizie, la newsletter dellAgenzia, fornisce una
serie di informazioni utili su cosa fare quando arriva una cartella.
La cartella di pagamento
Le cartelle di pagamento contengono, tra laltro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché lindicazione delle modalità per ricorrere.
Le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata.
Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta può pagarla entro 60 gg presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali.
Come chiedere informazioni
Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, si potrà rivolgere:
- allufficio che ha emesso il ruolo se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, effettuati ai sensi dellart. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- a qualsiasi ufficio e ai centri di assistenza telefonica, negli altri casi. Ricordiamo il numero telefonico dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate: 848.800.444.
Attenzione allente impositore
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza
dellAgenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme
risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo,
tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi ecc. Il contribuente deve
quindi fare attenzione a rivolgersi - per informazioni e, soprattutto, per eventuali
contestazioni - allente che è effettivamente responsabile delladdebito
(indicato come "ente impositore" nella cartella).
Inutile rivolgersi al concessionario
Molti contribuenti, una volta ricevuta una cartella, automaticamente si
rivolgono per informazioni al concessionario della riscossione, che lha
inviata. Il concessionario è però un semplice esecutore dellordine
di addebito emesso dallente impositore; compila e spedisce la cartella
ma non è assolutamente al corrente dei motivi per cui è stata
addebitata la somma richiesta.
Pertanto cercare di telefonare al concessionario o peggio recarsi presso i suoi
sportelli e sobbarcarsi magari a lunghe file per chiedere informazioni sulle
motivazioni della cartella è solo una perdita di tempo.
Al concessionario della riscossione il contribuente si può invece rivolgere
per tutte le informazioni sulla situazione dei pagamenti.
Cosa fare se si ritiene infondato laddebito
Se il contribuente ritiene laddebito infondato può presentare allufficio che ha reso esecutivo il ruolo (ente impositore) un'istanza di annullamento, totale o parziale, delladdebito.
È bene ricordare che la presentazione dellistanza in via di "autotutela" non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dellamministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella il concessionario avvia la riscossione coattiva.
Pertanto, entro lo stesso termine il contribuente, qualora ritenga infondata la pretesa dellAmministrazione e se questultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa.
Sospensione della riscossione
Il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, da lui ritenuta illegittima e che può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a questultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, al Centro di Servizio, per le cartelle da questo emesse, se non è stato soppresso. In caso contrario l'istanza va presentata allufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette (come da risoluzione n. 110 del 4 aprile 2002). Per i ruoli non emessi dal Centro di servizio l'istanza di sospensione va presentata allufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale. Il calendario della soppressione dei Centri di servizio è riportato alla fine di questo numero.
Listanza è prodotta in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dellatto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.
Rateazione delle imposte iscritte a ruolo
Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.
La richiesta di rateazione, in carta bollata, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dellinizio della procedura esecutiva. La domanda verrà inoltrata allUfficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale, il quale, esaminata la situazione del contribuente, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Se limporto iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa.
Termini di decadenza per liscrizione a ruolo
I termini di decadenza per liscrizione a ruolo delle imposte dirette
dovute per gli anni dimposta dal 1993 al 1997 e dellIva dal 1994
al 1997 sono stati fissati al 31-12-2000.
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 effettuati ai sensi degli artt.
36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del
1972, sono iscritte nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, effettuato ai sensi dellart.
36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sono iscritte nei ruoli resi esecutivi
a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione.
Nota bene: il termine di decadenza per la richiesta delle somme dovute si riferisce
alla data in cui il ruolo viene reso esecutivo; pertanto la data di consegna
dei ruoli al Concessionario della riscossione, così come la data di notifica
della cartella, sono ininfluenti ai fini della decadenza.
Il calendario della soppressione dei centri di servizio
I Centri di servizio di:
- Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia sono stati soppressi il 31 dicembre 2001;
- Bologna e Salerno saranno soppressi il 30 aprile 2002;
- Cagliari, Genova, Torino, Trento, verranno soppressi il 30 giugno 2002;
- Bari il 31 dicembre 2002.
(17 aprile 2002)