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Aggiornamenti

Newsletter dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2002

Fonte: Fisconotizie

Cosa fare quando arriva una cartella di pagamento

Edizione aggiornata in base alla risoluzione n. 110 del 4 aprile 2002


Le cartelle di pagamento notificate dai concessionari della riscossione, tramite i propri addetti o spedite per raccomandata, contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme "iscritte a ruolo" (e cioè rese esecutive secondo determinate procedure) a carico del contribuente.
In questo numero, Fisconotizie, la newsletter dell’Agenzia, fornisce una serie di informazioni utili su cosa fare quando arriva una cartella.


La cartella di pagamento

Le cartelle di pagamento contengono, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché l’indicazione delle modalità per ricorrere.
Le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata.
Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta può pagarla entro 60 gg presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali.


Come chiedere informazioni

Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, si potrà rivolgere:

  • all’ufficio che ha emesso il ruolo se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, effettuati ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • a qualsiasi ufficio e ai centri di assistenza telefonica, negli altri casi. Ricordiamo il numero telefonico dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate: 848.800.444.

Attenzione all’ente impositore
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi ecc. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi - per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni - all’ente che è effettivamente responsabile dell’addebito (indicato come "ente impositore" nella cartella).

Inutile rivolgersi al concessionario
Molti contribuenti, una volta ricevuta una cartella, automaticamente si rivolgono per informazioni al concessionario della riscossione, che l’ha inviata. Il concessionario è però un semplice esecutore dell’ordine di addebito emesso dall’ente impositore; compila e spedisce la cartella ma non è assolutamente al corrente dei motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.
Pertanto cercare di telefonare al concessionario o peggio recarsi presso i suoi sportelli e sobbarcarsi magari a lunghe file per chiedere informazioni sulle motivazioni della cartella è solo una perdita di tempo.
Al concessionario della riscossione il contribuente si può invece rivolgere per tutte le informazioni sulla situazione dei pagamenti.


Cosa fare se si ritiene infondato l’addebito

Se il contribuente ritiene l’addebito infondato può presentare all’ufficio che ha reso esecutivo il ruolo (ente impositore) un'istanza di annullamento, totale o parziale, dell’addebito.
È bene ricordare che la presentazione dell’istanza in via di "autotutela" non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell’amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella il concessionario avvia la riscossione coattiva.
Pertanto, entro lo stesso termine il contribuente, qualora ritenga infondata la pretesa dell’Amministrazione e se quest’ultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa.


Sospensione della riscossione

Il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, da lui ritenuta illegittima e che può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di sospensione a quest’ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, al Centro di Servizio, per le cartelle da questo emesse, se non è stato soppresso. In caso contrario l'istanza va presentata all’ufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette (come da risoluzione n. 110 del 4 aprile 2002). Per i ruoli non emessi dal Centro di servizio l'istanza di sospensione va presentata all’ufficio locale dell'Agenzia o, se non ancora operativo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale. Il calendario della soppressione dei Centri di servizio è riportato alla fine di questo numero.
L’istanza è prodotta in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell’atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.


Rateazione delle imposte iscritte a ruolo

Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.
La richiesta di rateazione, in carta bollata, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. La domanda verrà inoltrata all’Ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale, il quale, esaminata la situazione del contribuente, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa.


Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo

I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle imposte dirette dovute per gli anni d’imposta dal 1993 al 1997 e dell’Iva dal 1994 al 1997 sono stati fissati al 31-12-2000.
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 effettuati ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sono iscritte nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, effettuato ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sono iscritte nei ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nota bene: il termine di decadenza per la richiesta delle somme dovute si riferisce alla data in cui il ruolo viene reso esecutivo; pertanto la data di consegna dei ruoli al Concessionario della riscossione, così come la data di notifica della cartella, sono ininfluenti ai fini della decadenza.


Il calendario della soppressione dei centri di servizio

I Centri di servizio di:

  • Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia sono stati soppressi il 31 dicembre 2001;
  • Bologna e Salerno saranno soppressi il 30 aprile 2002;
  • Cagliari, Genova, Torino, Trento, verranno soppressi il 30 giugno 2002;
  • Bari il 31 dicembre 2002.


(17 aprile 2002)
 


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