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Aggiornamenti

Lo Scudo fiscale

Fabio Gianisi

Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta

"Scudo fiscale" è il termine che è stato individuato per definire, in sintesi, i contenuti di una serie di provvedimenti legislativi finalizzati a consentire la regolarizzazione delle attività detenute all’estero in violazione del monitoraggio fiscale.

La normativa in materia di scudo fiscale può essere riassunta come segue:

Data

Atto

"Gazzetta Ufficiale"

Contenuto

25/09/2001

D.Lg. 350

n. 224 del 26 settembre 2001

Norme istitutive originarie

24/10/2001

D.Min. Economia

n. 250 del 26 ottobre 2001

Caratteristiche BTP per lo scudo

12/10/2001

Agenzia Entrate, provv.

n. 253 del 30 ottobre 2001

Controvalore delle valute estere

23/11/2001

L. 409 di conversione con modifiche del D.Lg. 350/01

n. 274 del 24 novembre 2001

Norme attualmente in vigore

23/11/2001

Decreto Agenzia Entrate

n. 278 del 29 novembre 2001

Modello aggiornato di dichiarazione riservata

22/02/2002

D.Lg. 12/2002

n. 46 del 23 febbraio 2002

Proroga al 15 maggio del termine per presentare la dichiarazione riservata

17/04/2002

L. 23/04/2002 n. 73, Legge di conversione del D.Lg. 12 /2002

n. 96 del 24 aprile 2002

Norme attualmente in vigore


Semplificando, lo "scudo" disciplina di fatto due possibilità: "rimpatriare" o "regolarizzare" la posizione fiscale in Italia di determinati beni illegittimamente detenuti all’estero a una certa data, da particolari categorie di soggetti residenti in Italia.


Oggetto

Tra le attività oggetto della riforma non rientrano solamente la detenzione di somme di denaro e investimenti mobiliari, ma anche altre tipologie di attività aventi carattere economico (quali, ad esempio, detenzione di immobili, gioielli, beni di lusso, opere d’arte ecc.).


Soggetti legittimati

I soggetti legittimati a godere dei vantaggi della riforma definita "scudo fiscale" sono persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e gli altri enti non commerciali. Sono, pertanto, escluse dai benefici dello "scudo" le società di capitali (S.p.a. e S.r.l.).
Tuttavia, è importante ricordare che anche le attività detenute all’estero, dai soggetti legittimati, tramite interposta persona, trust o società fiduciarie possono essere sanate con lo "scudo".


Requisiti dei soggetti — l’interposizione
I soggetti legittimati devono essere residenti in Italia al momento della presentazione della dichiarazione riservata, ovvero, negli anni 2001 e 2002.

Si rammenta, a tal fine, che per espressa statuizione della Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 9/2002 "l’emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona".

Pertanto, ad esempio, attività italiane detenute da residenti mediante l’interposizione di soggetti non residenti si considerano detenute all’estero e, quindi, possono rientrare nell’ambito di operatività dello "scudo".


Come funziona
In sostanza, lo "scudo fiscale" permette, ad esempio a un individuo, di:
a) rimpatriare attività finanziarie o somme di denaro a patto che le stesse fossero detenute all’estero alla data del 1° agosto 2001;
b) sanare la posizione fiscale relativa alla detenzione all’estero alla data del 27 settembre 2001 di denaro, investimenti e altre attività di altra natura.
Si hanno dunque due attività consentite, una di carattere dinamico, consistente nel riportare materialmente i beni protetti dallo "scudo" all’interno dei confini nazionali, l’altra di carattere statico, permettendo la sola regolarizzazione di una situazione esistente che non è destinata a mutare bensì, solo, a uscire dall’ombra della detenzione occulta e, quindi, a essere "sanata".


Lo strumento con il quale si attua lo "scudo": la "dichiarazione riservata"

I soggetti che intendono avvalersi dello "scudo" possono farlo presentando la cosiddetta "dichiarazione riservata".
Tale dichiarazione deve rilasciarsi a un intermediario: banche italiane, SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di gestione del risparmio), società fiduciarie, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dal Decreto legislativo n. 58/98, Poste italiane e stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non residenti in Italia.
L’aggettivo "riservata", attribuito alla dichiarazione in questione, deriva dalla circostanza per la quale la stessa non deve essere trasmessa all’amministrazione finanziaria potendo infatti rimanere oggetto di uno scambio interno di copie sottoscritte tra l’intermediario da una parte e il contribuente dall’altra. La forma della "dichiarazione riservata" è stabilita dalla legge e un modello della stessa è disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
In quanto al contenuto della stessa, si tratta, sostanzialmente, delle indicazioni particolareggiate delle somme di denaro, finanziamenti o gli altri beni e attività rimpatriati o regolarizzati per via dello "scudo".


I costi

I soggetti che si avvalgono dello "scudo" devono versare all’Erario, tramite l’intermediario con il quale hanno realizzato la procedura, il 2,5% del valore delle somme o delle attività rimpatriate o regolarizzate. Tale versamento rimane anonimo e, pertanto, non è possibile risalire dallo stesso al soggetto che lo ha disposto. La novella legislativa prevede, alternativamente, un’altra modalità di pagamento consistente nella possibilità di sottoscrivere particolari categorie di titoli di Stato fino a un ammontare pari al 12% del valore complessivo delle somme e attività rimpatriate o regolarizzate. Tali speciali titoli di Stato hanno un rendimento annuo ridotto pari all’1,9%.


Lo scopo

Lo "scudo fiscale" può essere considerato, a seconda dell’interpretazione che se ne dà, uno strumento in grado di assolvere a una pluralità di funzioni per il raggiungimento di scopi diversi.
Senz’altro, lo scopo più evidente, anche per un lettore inesperto, risiede nella possibilità, concessa dal legislatore, di sanare posizioni fiscali irregolari.
La sanatoria in questione, da un lato, ha il pregio di togliere un velo di ipocrisia, sino a ora malcelato, scoprendo una variegata quanto importante realtà fatta di occultamento di patrimoni all’estero; dall’altro, incentiva il rientro di capitali in Italia "graziando" i soggetti beneficiari cui l’operazione "scudo fiscale" consente di evitare futuri timori di sanzioni a un costo tutto sommato minimo e, soprattutto, evitando, per quanto qui rileva, di essere perseguiti penalmente dalla giustizia (la legge 73/2002 di conversione approvata dalla Camera ha ampliato le tipologie dei reati ai quali è applicabile lo "scudo fiscale) e tacciati negativamente dalla società civile.
Inoltre, più che uno scopo, pare necessario sottolineare un elemento fondamentale della procedura di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività in commento, ovvero, l’anonimato. Infatti, per quanto concerne il rimpatrio dei beni dall’estero, le relative dichiarazioni riservate che, come è stato osservato, escludono la punibilità che sia conseguenza di accertamenti tributari su tali beni, non sono trasmesse all’amministrazione pubblica competente. Per quanto concerne, invece, la mera regolarizzazione di capitali all’estero, il contribuente dovrà comunicare al Fisco la detenzione degli stessi al di fuori dei confini nazionali mediante la compilazione di appositi moduli allegati alla dichiarazione dei redditi (modulo RW).


I Volumi

I volumi di capitale in qualche modo coinvolti dall’adesione dei soggetti legittimati (e contribuenti italiani) alla mano tesa dello "scudo fiscale" sono stati oggetto di indagine da parte di soggetti pubblici e privati.
Da una parte, il ministero dell’Economia ha stimato che il capitale che rientrerà a seguito dell’applicazione dello "scudo" ammonterà a circa 50 miliardi di euro. Dall’altra parte, autorevoli esponenti del private banking di importanti gruppi creditizi si sono espressi indicando in circa 65 i miliardi di euro complessivamente toccati dalla riforma.
In merito agli ultimi rilevamenti, l’Ufficio Italiano Cambi (in seguito, "UIC") ha confermato, con propria comunicazione del 17 aprile 2002, l’orientamento già espresso dal ministero dell’Economia per cui a tutto febbraio (da novembre 2001) sono rientrati e regolarizzati, in aggregato, 14,367 miliardi di euro. La suddivisione tra le due possibilità previste dalla riforma è la seguente:

  • attività rimpatriate 11,943 miliardi di euro;
  • attività regolarizzate 2,424 miliardi di euro.

Interessanti, da un punto di vista socio economico, sono i dati (sempre di rilevazione UIC) relativi alla provenienza e alla destinazione di tali capitali, dati che sono stati riportati nelle tabelle che seguono, e che evidenziano come la maggior parte di essi vengano dalla Svizzera per "tornare" in Lombardia:

Paesi di provenienza

Quota % dei capitali rimpatriati

Regioni italiane di destinazione delle attività

Quota % dei Capitali rimpatriati

Svizzera

61%

Lombardia

70%

Germania

14%

Piemonte

6%

U.S.A.

6%

Veneto

5%

Lussemburgo

5%

Lazio

4%

Francia

3%

Emilia Romagna

4%

Austria

3%

Trentino Alto Adige

3%

Altri Paesi

8%

Toscana

3%

In merito alle regolarizzazioni, invece, si riscontra (dati U.I.C.) la predominanza di azioni e fondi nel complesso dei capitali regolarizzati e una conferma della loro prevalente costituzione in Svizzera.
Si noti quanto segue:

Tipologie di Attività

Quota % dei capitali rimpatriati

Paesi esteri in cui tali attività risultano costituite

Quota % dei capitali rimpatriati

Azioni e quote di fondi comuni di investimento

46%

Svizzera

59%

Strumenti di debito

33%

Lussemburgo

13%

Liquidità (c/c e depositi)

16%

Principato di Monaco

7%

Crediti finanziari

3%

Panama

4%

Immobili

2%

Isole Vergini Britanniche

4%


I termini e le scadenze

Il 17 aprile 2002 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 12/2002. Di conseguenza, è stata resa definitiva la proroga al 15 maggio 2002, originariamente fissata per il 28 febbraio 2002, della scadenza per la presentazione della dichiarazione riservata per l'emersione delle attività estere.
In merito a tale proroga, alcuni osservatori hanno scritto di "scudo allargato" contrapponendolo allo "scudo ordinario".
Per il rimpatrio effettivo o la regolarizzazione definitiva dell'attività finanziaria - da concludere con un'integrazione della dichiarazione riservata - c'è tempo fino al 30 giugno (domenica, giorno festivo, per cui, di fatto, fino al 1° luglio). Ma in questo caso si renderanno necessari alcuni accorgimenti, infatti, per avvalersi del c.d. "scudo allargato" i soggetti interessati dovranno indicare i motivi (plausibili e giustificati) per cui si è verificato il ritardo (esempio classico è quello dei ritardi da smobilizzo dell’investimento in strumenti finanziari a termine) con il pagamento anticipato della somma del 2,5%, che potrà poi essere corretta mediante conguaglio o integrazione qualora la somma effettivamente importata risulti rispettivamente inferiore o superiore.



(30 aprile 2002)
 


* Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta

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