"Scudo fiscale" è il termine che è stato individuato
per definire, in sintesi, i contenuti di una serie di provvedimenti legislativi
finalizzati a consentire la regolarizzazione delle attività detenute
allestero in violazione del monitoraggio fiscale.
La normativa in materia di scudo fiscale può essere riassunta come
segue:
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Data
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Atto
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"Gazzetta Ufficiale"
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Contenuto
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25/09/2001
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D.Lg. 350
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n. 224 del 26 settembre 2001
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Norme istitutive originarie
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24/10/2001
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D.Min. Economia
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n. 250 del 26 ottobre 2001
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Caratteristiche BTP per lo scudo
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12/10/2001
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Agenzia Entrate, provv.
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n. 253 del 30 ottobre 2001
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Controvalore delle valute estere
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23/11/2001
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L. 409 di conversione con modifiche del D.Lg. 350/01
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n. 274 del 24 novembre 2001
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Norme attualmente in vigore
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23/11/2001
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Decreto Agenzia Entrate
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n. 278 del 29 novembre 2001
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Modello aggiornato di dichiarazione riservata
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22/02/2002
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D.Lg. 12/2002
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n. 46 del 23 febbraio 2002
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Proroga al 15 maggio del termine per presentare la dichiarazione riservata
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17/04/2002
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L. 23/04/2002 n. 73, Legge di conversione del D.Lg. 12 /2002
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n. 96 del 24 aprile 2002
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Norme attualmente in vigore
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Semplificando, lo "scudo" disciplina di fatto due possibilità:
"rimpatriare" o "regolarizzare" la posizione fiscale
in Italia di determinati beni illegittimamente detenuti allestero
a una certa data, da particolari categorie di soggetti residenti in Italia.
Oggetto
Tra le attività oggetto della riforma non rientrano solamente la
detenzione di somme di denaro e investimenti mobiliari, ma anche altre tipologie
di attività aventi carattere economico (quali, ad esempio, detenzione
di immobili, gioielli, beni di lusso, opere darte ecc.).
Soggetti legittimati
I soggetti legittimati a godere dei vantaggi della riforma definita "scudo
fiscale" sono persone fisiche, società semplici, associazioni
professionali e gli altri enti non commerciali. Sono, pertanto, escluse
dai benefici dello "scudo" le società di capitali (S.p.a.
e S.r.l.).
Tuttavia, è importante ricordare che anche le attività detenute
allestero, dai soggetti legittimati, tramite interposta persona, trust
o società fiduciarie possono essere sanate con lo "scudo".
Requisiti dei soggetti linterposizione
I soggetti legittimati devono essere residenti in Italia al momento
della presentazione della dichiarazione riservata, ovvero, negli anni 2001
e 2002.
Si rammenta, a tal fine, che per espressa statuizione della Circolare dellagenzia
delle Entrate n. 9/2002 "lemersione delle attività
è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività
da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività
siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente
per il tramite di interposta persona".
Pertanto, ad esempio, attività italiane detenute da residenti mediante
linterposizione di soggetti non residenti si considerano detenute
allestero e, quindi, possono rientrare nellambito di operatività
dello "scudo".
Come funziona
In sostanza, lo "scudo fiscale" permette, ad esempio a un individuo,
di:
a) rimpatriare attività finanziarie o somme di denaro a patto che le
stesse fossero detenute allestero alla data del 1° agosto 2001;
b) sanare la posizione fiscale relativa alla detenzione allestero alla
data del 27 settembre 2001 di denaro, investimenti e altre attività di
altra natura.
Si hanno dunque due attività consentite, una di carattere dinamico, consistente
nel riportare materialmente i beni protetti dallo "scudo" allinterno
dei confini nazionali, laltra di carattere statico, permettendo la sola
regolarizzazione di una situazione esistente che non è destinata a mutare
bensì, solo, a uscire dallombra della detenzione occulta e, quindi,
a essere "sanata".
Lo strumento con il quale si attua lo "scudo": la "dichiarazione
riservata"
I soggetti che intendono avvalersi dello "scudo" possono farlo
presentando la cosiddetta "dichiarazione riservata".
Tale dichiarazione deve rilasciarsi a un intermediario: banche italiane,
SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di
gestione del risparmio), società fiduciarie, agenti di cambio iscritti
nel ruolo unico previsto dal Decreto legislativo n. 58/98, Poste italiane
e stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non
residenti in Italia.
Laggettivo "riservata", attribuito alla dichiarazione in questione,
deriva dalla circostanza per la quale la stessa non deve essere trasmessa allamministrazione
finanziaria potendo infatti rimanere oggetto di uno scambio interno di copie
sottoscritte tra lintermediario da una parte e il contribuente dallaltra.
La forma della "dichiarazione riservata" è stabilita dalla
legge e un modello della stessa è disponibile nel sito Internet dell'Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
In quanto al contenuto della stessa, si tratta, sostanzialmente, delle indicazioni
particolareggiate delle somme di denaro, finanziamenti o gli altri beni
e attività rimpatriati o regolarizzati per via dello "scudo".
I costi
I soggetti che si avvalgono dello "scudo" devono versare allErario,
tramite lintermediario con il quale hanno realizzato la procedura,
il 2,5% del valore delle somme o delle attività rimpatriate o regolarizzate.
Tale versamento rimane anonimo e, pertanto, non è possibile risalire
dallo stesso al soggetto che lo ha disposto. La novella legislativa prevede,
alternativamente, unaltra modalità di pagamento consistente
nella possibilità di sottoscrivere particolari categorie di titoli
di Stato fino a un ammontare pari al 12% del valore complessivo delle somme
e attività rimpatriate o regolarizzate. Tali speciali titoli di Stato
hanno un rendimento annuo ridotto pari all1,9%.
Lo scopo
Lo "scudo fiscale" può essere considerato, a seconda dellinterpretazione
che se ne dà, uno strumento in grado di assolvere a una pluralità
di funzioni per il raggiungimento di scopi diversi.
Senzaltro, lo scopo più evidente, anche per un lettore inesperto,
risiede nella possibilità, concessa dal legislatore, di sanare posizioni
fiscali irregolari.
La sanatoria in questione, da un lato, ha il pregio di togliere un velo
di ipocrisia, sino a ora malcelato, scoprendo una variegata quanto importante
realtà fatta di occultamento di patrimoni allestero; dallaltro,
incentiva il rientro di capitali in Italia "graziando" i soggetti
beneficiari cui loperazione "scudo fiscale" consente di
evitare futuri timori di sanzioni a un costo tutto sommato minimo e, soprattutto,
evitando, per quanto qui rileva, di essere perseguiti penalmente dalla giustizia
(la legge 73/2002 di conversione approvata dalla Camera ha ampliato le tipologie
dei reati ai quali è applicabile lo "scudo fiscale) e tacciati
negativamente dalla società civile.
Inoltre, più che uno scopo, pare necessario sottolineare un elemento
fondamentale della procedura di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività
in commento, ovvero, lanonimato. Infatti, per quanto concerne il rimpatrio
dei beni dallestero, le relative dichiarazioni riservate che, come
è stato osservato, escludono la punibilità che sia conseguenza
di accertamenti tributari su tali beni, non sono trasmesse allamministrazione
pubblica competente. Per quanto concerne, invece, la mera regolarizzazione
di capitali allestero, il contribuente dovrà comunicare al
Fisco la detenzione degli stessi al di fuori dei confini nazionali mediante
la compilazione di appositi moduli allegati alla dichiarazione dei redditi
(modulo RW).
I Volumi
I volumi di capitale in qualche modo coinvolti dalladesione dei soggetti
legittimati (e contribuenti italiani) alla mano tesa dello "scudo fiscale"
sono stati oggetto di indagine da parte di soggetti pubblici e privati.
Da una parte, il ministero dellEconomia ha stimato che il capitale
che rientrerà a seguito dellapplicazione dello "scudo"
ammonterà a circa 50 miliardi di euro. Dallaltra parte, autorevoli
esponenti del private banking di importanti gruppi creditizi si sono
espressi indicando in circa 65 i miliardi di euro complessivamente toccati
dalla riforma.
In merito agli ultimi rilevamenti, lUfficio Italiano Cambi (in seguito,
"UIC") ha confermato, con propria comunicazione del 17 aprile
2002, lorientamento già espresso dal ministero dellEconomia
per cui a tutto febbraio (da novembre 2001) sono rientrati e regolarizzati,
in aggregato, 14,367 miliardi di euro. La suddivisione tra le due possibilità
previste dalla riforma è la seguente:
- attività rimpatriate 11,943 miliardi di euro;
- attività regolarizzate 2,424 miliardi di euro.
Interessanti, da un punto di vista socio economico, sono i dati (sempre
di rilevazione UIC) relativi alla provenienza e alla destinazione di tali
capitali, dati che sono stati riportati nelle tabelle che seguono, e che
evidenziano come la maggior parte di essi vengano dalla Svizzera per "tornare"
in Lombardia:
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Paesi di provenienza
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Quota % dei capitali rimpatriati
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Regioni italiane di destinazione delle attività
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Quota % dei Capitali rimpatriati
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Svizzera
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61%
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Lombardia
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70%
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Germania
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14%
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Piemonte
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6%
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U.S.A.
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6%
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Veneto
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5%
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Lussemburgo
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5%
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Lazio
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4%
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Francia
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3%
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Emilia Romagna
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4%
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Austria
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3%
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Trentino Alto Adige
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3%
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Altri Paesi
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8%
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Toscana
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3%
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In merito alle regolarizzazioni, invece, si riscontra (dati U.I.C.) la
predominanza di azioni e fondi nel complesso dei capitali regolarizzati
e una conferma della loro prevalente costituzione in Svizzera.
Si noti quanto segue:
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Tipologie di Attività
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Quota % dei capitali rimpatriati
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Paesi esteri in cui tali attività risultano costituite
|
Quota % dei capitali rimpatriati
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Azioni e quote di fondi comuni di investimento
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46%
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Svizzera
|
59%
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Strumenti di debito
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33%
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Lussemburgo
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13%
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Liquidità (c/c e depositi)
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16%
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Principato di Monaco
|
7%
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Crediti finanziari
|
3%
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Panama
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4%
|
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Immobili
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2%
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Isole Vergini Britanniche
|
4%
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I termini e le scadenze
Il 17 aprile 2002 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il
disegno di legge di conversione del decreto legge n. 12/2002. Di conseguenza,
è stata resa definitiva la proroga al 15 maggio 2002, originariamente
fissata per il 28 febbraio 2002, della scadenza per la presentazione della
dichiarazione riservata per l'emersione delle attività estere.
In merito a tale proroga, alcuni osservatori hanno scritto di "scudo
allargato" contrapponendolo allo "scudo ordinario".
Per il rimpatrio effettivo o la regolarizzazione definitiva dell'attività
finanziaria - da concludere con un'integrazione della dichiarazione riservata
- c'è tempo fino al 30 giugno (domenica, giorno festivo, per cui,
di fatto, fino al 1° luglio). Ma in questo caso si renderanno necessari
alcuni accorgimenti, infatti, per avvalersi del c.d. "scudo allargato"
i soggetti interessati dovranno indicare i motivi (plausibili e giustificati)
per cui si è verificato il ritardo (esempio classico è quello
dei ritardi da smobilizzo dellinvestimento in strumenti finanziari
a termine) con il pagamento anticipato della somma del 2,5%, che potrà
poi essere corretta mediante conguaglio o integrazione qualora la somma
effettivamente importata risulti rispettivamente inferiore o superiore.
(30 aprile 2002)