Con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, (entrato in vigore lo scorso
1° marzo) è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva
1999/93/CE, relativa alla definizione di un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
Al riguardo si rammenta che lItalia è stato uno dei primi Paesi
in Europa (e al mondo) ad adottare una legislazione organica e moderna sul trattamento
dei documenti informatici e sulluso della firma elettronica dapprima
con il DPR 513/97 e, successivamente, con il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, varato
con DPR 445/2000 ponendosi allavanguardia in tale settore.
Le nuove disposizioni rafforzano la validità giuridica della firma elettronica, creano le premesse per un diffuso utilizzo di questa modalità di sottoscrizione e modificano la struttura del sistema delle certificazioni, delle figure dei certificatori e delle loro competenze.
Il D.lgs. 10/2002 dispone, innanzitutto, che un documento informatico può
essere sottoscritto con due diversi tipi di firma elettronica
"leggera" o "debole" oppure "forte" o "avanzata"
che si differenziano luna dallaltra, da un lato, per il differente
livello di sicurezza e affidabilità che sono in grado di garantire circa
lautenticità e la provenienza del documento informatico su cui
figurano e, dallaltro, per il diverso valore che rivestono sul piano dellefficacia
probatoria.
La firma elettronica "leggera" o "debole" che rappresenta la principale novità introdotta dal decreto legislativo in commento è definita come "linsieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica". Questo tipo di firma assicura solo la provenienza del documento, ma non offre alcuna garanzia sotto il profilo dellintegrità del contenuto. Pertanto, il documento informatico munito di firma elettronica "debole" soddisfa il requisito giuridico della forma scritta (cioè ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo siglato con firma autografa), ma in caso di contestazioni può essere liberamente valutato dallautorità giudiziaria in considerazione delle sue caratteristiche di qualità e sicurezza.
La firma elettronica "forte" o "avanzata"
di cui costituisce un esempio la firma digitale del nostro ordinamento
giuridico (basata su un meccanismo di doppie chiavi asimmetriche e sullutilizzo
di smart card), che conserva piena validità giuridica è
quella "ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione", in
quanto "creata con mezzi sui quali il firmatario può mantenere un
controllo esclusivo". Per essa esiste, inoltre, un sistema di controllo
dei dati che consente di "rilevare se questi siano stati successivamente
modificati". Da ciò discende che la firma elettronica "forte"
assicura contemporaneamente la provenienza del documento e lintegrità
del relativo contenuto. Questo tipo di firma conferisce al documento informatico
su cui viene apposta il valore di scrittura privata legalmente riconosciuta
che, ai sensi dellarticolo 2702 del Codice civile, costituisce in giudizio
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi lo ha sottoscritto.
Infine, il D.lgs. 10/2002, liberalizza la struttura del sistema di certificazione
delle firme elettroniche, finora rigidamente regolamentato. In proposito, viene
disposto quanto segue:
- lattività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Paese Ue è libera e non necessita di autorizzazione preventiva; qualunque soggetto, pubblico o privato, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa può svolgere tale attività. Ciò vuol dire che lutente/consumatore a seconda del tipo di firma elettronica ("debole" o "forte") che intende apporre su un dato documento e, quindi, del livello di sicurezza che desidera ottenere deciderà liberamente a quale servizio di certificazione aderire; naturalmente, la certificazione delle firme "forti" (che garantiscono un maggior grado di sicurezza), avrà un costo più elevato;
- lorgano avente il compito di vigilare sullattività dei certificatori non sarà più lAIPA (di cui è stata annunciata la futura soppressione) ma il Dipartimento per linnovazione e le tecnologie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- i controlli sulloperato dei certificatori saranno sensibilmente ridotti
e differenziati in funzione del tipo di certificazione prestata. In particolare,
mentre le firme elettroniche "deboli" potranno essere certificate
liberamente, senza bisogno di chiedere alcuna autorizzazione, la certificazione
delle firme elettroniche "forti" potrà essere effettuata
solo da enti accreditati e qualificati, in grado di garantire elevati
standard di qualità e sicurezza; tali enti dovranno iscriversi in
un apposito elenco pubblico tenuto dal Dipartimento per linnovazione
e le tecnologie. Attualmente, in tale elenco (già predisposto e gestito
dallAIPA) sono iscritti tredici enti certificatori, tra cui BNL Multiservizi
S.p.a., InfoCamere (la società di informatica del sistema camerale
a cui aderiscono le 103 Camere di Commercia Industria e Artigianato), Postecom
S.p.a., Enel Italia S.p.a.
In conclusione, si prevede che la nuova disciplina porterà a un graduale
abbandono dei supporti cartacei, sempre più sostituiti da documenti informatici,
e a una progressiva estensione delluso della firma elettronica a vari
settori della vita privata e pubblica; in particolare, sarà più
agevole e sicuro stipulare contratti via Internet (e-commerce) o spedire documenti
tramite posta elettronica, cadranno gli ostacoli che impediscono il decollo
dellhome banking e si svilupperanno le transazioni telematiche
tra i cittadini e gli uffici della pubblica amministrazione, soprattutto per
quanto riguarda la prestazione di servizi a distanza (e-government).
Sotto questultimo aspetto, segnaliamo che il D.lgs. 10/2002 ha previsto
che sia la carta didentità elettronica, sia la carta dei servizi
nazionali al cittadino potranno essere utilizzate per i pagamenti tra i privati
e la pubblica amministrazione secondo modalità che saranno stabilite
in un provvedimento di futura emanazione.
(28 maggio 2002)