LUnione europea ha approvato una Direttiva riguardante le compravendite
on line, che gli Stati membri dovranno recepire nel proprio ordinamento giuridico
entro il 1° luglio 2003. Le nuove norme rimarranno in vigore per tre anni
fino al 30 giugno 2006, a meno che non siano ulteriormente prorogate, oltre
tale termine, mediante apposita delibera approvata allunanimità.
La Direttiva regolamenta il cosiddetto commercio elettronico diretto.
Con tale espressione sintendono le compravendite di beni digitali
(o beni virtuali) ossia i beni che non necessitano di supporti fisici
per essere movimentati, in quanto, dopo essere stati scomposti in "bit",
possono viaggiare attraverso linee telefoniche, essere immagazzinati e poi ricomposti
nella memoria di computer nonché le prestazioni di servizi
direttamente utilizzabili in rete; in breve, le cessioni di beni e servizi
per le quali lordine, la consegna e il pagamento si effettuano con modalità
elettroniche, e loperazione si conclude interamente via Internet.
Al contrario, il commercio elettronico indiretto ha per oggetto le transazioni
di beni materiali, ossia di prodotti tangibili dotati di consistenza fisica,
che vanno movimentati attraverso i tradizionali canali logistici (corrieri,
poste, ferrovia ecc.).
Ai fini IVA, viene effettuata una distinzione tra le operazioni di commercio
elettronico diretto e quelle di commercio elettronico indiretto: le prime sono
considerate prestazioni di servizi, mentre le seconde sono assimilate alle vendite
di beni per corrispondenza.
Le operazioni interessate dalla nuova Direttiva comunitaria che possono
consistere sia in scambi on line effettuati tra sole imprese (B2B, business
to business), sia in scambi tra imprese e consumatori finali (B2C, business
to consumer) sono le seguenti:
- progettazione e manutenzione di siti Internet;
- servizi di web hosting;
- fornitura e aggiornamento di programmi software;
- cessione di brani musicali, immagini, filmati, videogiochi, libri successivamente
stampabili (libri elettronici);
- trasmissione on line di avvenimenti politici, culturali, sportivi, scientifici
e di spettacoli;
- erogazione di pacchetti di aggiornamento preconfezionati e di supporti didattici
vari per la formazione a distanza del personale (cosiddetto e-learning);
- accesso e consultazione di banche dati.
Sono esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa i servizi
relativi alla radio e alla televisione (già disciplinati dalla VI direttiva
comunitaria), nonché le operazioni on line effettuate a titolo gratuito
(come laccesso libero a Internet offerto da numerosi provider).
Sotto il profilo fiscale, la nuova Direttiva dispone che per le operazioni
di commercio elettronico diretto il luogo di tassazione coincide con
quello in cui il bene o il servizio viene concretamente consumato, vale a dire
con il luogo in cui si trova la sede dellimpresa o la residenza del cittadino
privato acquirente.
Le predette operazioni sono soggette a differenti regimi IVA a seconda del luogo
in cui il prestatore e il committente hanno la propria sede o residenza (Paese
Ue, Paese extra Ue), nonché dello status giuridico del committente (impresa,
consumatore privato), come riepilogato nella tabella sottostante. LIVA
si applica in base allaliquota normale in vigore nello Stato Ue in cui
il bene o il servizio viene consumato (20% in Italia, 16% in Germania, 21% in
Belgio ecc.).
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Sede del prestatore
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Committente
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Regime IVA delloperazione
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Adempimenti
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Sede / residenza
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Status giuridico
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Paese Ue
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Paese Ue
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Impresa
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Imponibile nel Paese del committente
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Il prestatore emette fattura senza addebito dellimposta;
il committente deve autofatturarsi
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Paese Ue
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Paese Ue
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Consumatore privato
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Imponibile nel Paese del prestatore
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Il prestatore deve rilasciare al committente una fattura
con addebito dellIVA
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Paese Ue
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Paese extra Ue
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Impresa / consumatore privato
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Non imponibile in ambito Ue
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Il prestatore deve emettere una fattura fuori campo IVA
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Paese extra Ue
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Paese Ue
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Impresa
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Imponibile nel Paese del committente
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Il prestatore emette fattura senza addebito dellimposta;
il committente deve autofatturarsi
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Paese extra Ue
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Paese Ue
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Consumatore privato
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Imponibile nel Paese del committente
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Il prestatore deve emettere fattura assoggettando a IVA
la cessione
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Gli operatori di Paesi extra Ue (o Paesi terzi) che effettuano transazioni
di commercio elettronico diretto con consumatori privati comunitari sono obbligati
a registrarsi presso lo Stato Ue di residenza dellacquirente al
fine di adempiere agli obblighi connessi allapplicazione e alla liquidazione
dellimposta sul valore aggiunto.
(6 giugno 2002)