Paramond

Paramond

Aggiornamenti

Nuove regole per i magistrati

Maurizia Venezia

I progetti di riforma

È storia dei nostri giorni il susseguirsi di progetti di legge aventi come obiettivo la riforma dell’ordinamento giudiziario. Tra le molteplici iniziative parlamentari meritevoli di approfondimento, per la delicatezza della materia trattata e l’importanza delle innovazioni apportate, si segnalano i seguenti progetti:

  1. C 2568, recante modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione;
  2. S 1260, recante la delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi, nonché composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
  3. C 2153, volto all’istituzione della Scuola nazionale della magistratura e delle norme in materia di reclutamento, formazione e valutazione della professionalità dei magistrati;
  4. S 955, recante delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura;
  5. C 1630, che si propone di modificare l’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di tramutamenti successivi dei magistrati e di temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi in magistratura.

Il comune filo conduttore è l’auspicio dell’adozione di un provvedimento legislativo che, nel ripensamento dell’assetto stesso della magistratura, assicuri, da un lato, elevata professionalità a quanti sono chiamati all’espletamento di tale potere, dall’altro, l’effettività della distinzione funzionale tra magistrato del pubblico ministero e giudice, ovvero tra funzioni requirenti e giudicanti; ciò, beninteso, nell’ossequio dei principi costituzionali a garanzia dell’imparzialità e dell’importanza della funzione giurisdizionale e, dunque, restando ferma l’inderogabilità delle norme volte a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura requirente, dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge.
I punti focali del pacchetto di proposte, sui quali si avvierà il definitivo approfondimento prima del varo della riforma, vengono di seguito illustrati.

  1. La predisposizione di criteri di individuazione delle priorità dell’azione penale.
    L’esercizio dell’azione penale, ovvero l’attivazione dei meccanismi giudiziari che porteranno un determinato soggetto al giudizio della magistratura giudicante penale in quanto imputato di un determinato reato (fatto umano tipico previsto dal legislatore penale come sanzionato dalla pena criminale), come è noto, è prerogativa esclusiva del P.M. ed è per lo stesso obbligatoria, quando ravvisi nel fatto sottoposto al suo esame, la notizia di reato, gli estremi del fatto penalmente rilevante.
    I tentativi di regolamentazione in oggetto prevedono la predisposizione, a opera del Parlamento, dei criteri di politica criminale che dovranno guidare il pubblico ministero nella graduazione dei fatti penalmente rilevanti, a seconda di una loro maggiore o minore gravità stabilita da precise scelte affidate a organi istituzionali.

  2. Una diversificazione di ruolo e professionalità tra giudici e pubblici ministeri, al fine di ottenere un'effettiva parità di posizioni tra difesa e accusa nell’ambito del processo penale.
    A tutt’oggi, l’art. 190 dell’ordinamento giudiziario stabilisce che la magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel criterio dell’anzianità per la progressione in carriera, si distingua in giudicante e requirente, e che possa passare da una funzione all’altra a semplice domanda dell’interessato, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Alla requirente appartengono i magistrati della pubblica accusa, ovvero preposti all’esercizio dell’azione penale, cui spetta la direzione della fase investigativa, svolta in concreto dalla polizia giudiziaria da loro diretta e la scelta — obbligatoria - tra la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato o l’archiviazione della notizia di reato; alla giudicante appartengono i magistrati preposti al vaglio dell’accusa e all’emissione di un provvedimento, interlocutorio (generalmente il giudice dell’udienza preliminare) o definitivo relativamente al grado di giudizio (Tribunale, Corte d’Assise), sugli addebiti mossi all’imputato.
    L’eliminazione o l’attenuazione dell’attuale libertà del passaggio da parte dei magistrati da una funzione all’altra è uno dei punti nodali dei progetti di riforma. Nell’ambito di questi vengono prospettate varie soluzioni che vanno dalla netta separazione, anche di sede, dei due uffici giudicanti e requirenti - con preclusione all’uditore giudiziario (tale è il ruolo ricoperto per un biennio dal vincitore del concorso per l’accesso alla carriera giudiziaria), che abbia effettuato la scelta per una delle due funzioni, del passaggio dalla requirente alla giudicante o viceversa — alla possibilità di passaggio dall’uno all’altro ruolo solo dopo 5 anni di effettivo espletamento di una funzione.

  3. Lo studio degli strumenti per riformare i criteri attuali di formazione professionale dei magistrati, al fine di garantirgli una sempre maggiore professionalità. Allo stato attuale, nel corso della loro carriera, possono trovarsi a dover coprire indistintamente e in via esclusiva tutte le molteplici funzioni della giurisdizione civile, penale e minorile, tutte le funzioni che fanno capo al pubblico ministero, ivi inclusa la direzione delle indagini di polizia, tutte le molteplici funzioni direttive del ministero della giustizia, ivi incluse anche quelle relative alla innovazione tecnologica degli uffici giudiziari e alla direzione dell’intero sistema carcerario.
    La ricetta suggerita dal pacchetto di riforma prevede la possibilità di scegliere, in sede di definitiva normazione, tra l’istituzione di una Scuola Superiore delle professioni legali, che formi non solo futuri giudici e pubblici ministeri, ma anche avvocati e notai - pensata per garantire la migliore selezione possibile dei professionisti del diritto nella prospettiva di un auspicato concorso unico per giudici, pubblici ministeri, avvocati e notai - e la realizzazione della Scuola nazionale della magistratura, che organizzi e gestisca il tirocinio degli uditori giudiziari e curi l’aggiornamento e la formazione professionale dei magistrati.

  4. La regolamentazione della carriera dei magistrati in base alle reali esigenze di organico.
    In tale prospettiva, si è suggerito, ad esempio, che le promozioni non siano legate al mero criterio dell’anzianità, non possano eccedere il numero dei posti disponibili, siano precedute da severe valutazioni e che, in ogni caso, vengano effettuate verifiche sulle modalità di svolgimento da parte dei giudici e pubblici ministeri del loro lavoro, con collegamento della progressione del trattamento economico a tali valutazioni e con possibilità di dispensa dal servizio nel caso di due consecutivi giudizi negativi.

  5. La redazione di un codice deontologico.

  6. Il miglioramento globale dell’efficienza degli uffici giudiziari.

Il pacchetto di proposte dovrà ora essere sviluppato in disegni di legge delega.



(7 ottobre 2002)
 


* I progetti di riforma

Per la stampa, utilizza questa versione.