Nuove regole per i magistrati
Maurizia Venezia
I progetti di riforma
È storia dei nostri giorni il susseguirsi di progetti di legge aventi come obiettivo la riforma dellordinamento giudiziario. Tra le molteplici iniziative parlamentari meritevoli di approfondimento, per la delicatezza della materia trattata e limportanza delle innovazioni apportate, si segnalano i seguenti progetti:
- C 2568, recante modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione;
- S 1260, recante la delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi, nonché composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;
- C 2153, volto allistituzione della Scuola nazionale della magistratura e delle norme in materia di reclutamento, formazione e valutazione della professionalità dei magistrati;
- S 955, recante delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura;
- C 1630, che si propone di modificare lordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di tramutamenti successivi dei magistrati e di temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi in magistratura.
Il comune filo conduttore è lauspicio delladozione di un provvedimento legislativo che, nel ripensamento dellassetto stesso della magistratura, assicuri, da un lato, elevata professionalità a quanti sono chiamati allespletamento di tale potere, dallaltro, leffettività della distinzione funzionale tra magistrato del pubblico ministero e giudice, ovvero tra funzioni requirenti e giudicanti; ciò, beninteso, nellossequio dei principi costituzionali a garanzia dellimparzialità e dellimportanza della funzione giurisdizionale e, dunque, restando ferma linderogabilità delle norme volte a garantire lautonomia e lindipendenza della magistratura requirente, dellobbligatorietà dellesercizio dellazione penale e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge.
I punti focali del pacchetto di proposte, sui quali si avvierà il definitivo approfondimento prima del varo della riforma, vengono di seguito illustrati.
- La predisposizione di criteri di individuazione delle priorità dellazione penale.
Lesercizio dellazione penale, ovvero lattivazione dei meccanismi giudiziari che porteranno un determinato soggetto al giudizio della magistratura giudicante penale in quanto imputato di un determinato reato (fatto umano tipico previsto dal legislatore penale come sanzionato dalla pena criminale), come è noto, è prerogativa esclusiva del P.M. ed è per lo stesso obbligatoria, quando ravvisi nel fatto sottoposto al suo esame, la notizia di reato, gli estremi del fatto penalmente rilevante.
I tentativi di regolamentazione in oggetto prevedono la predisposizione, a
opera del Parlamento, dei criteri di politica criminale che dovranno guidare
il pubblico ministero nella graduazione dei fatti penalmente rilevanti, a
seconda di una loro maggiore o minore gravità stabilita da precise
scelte affidate a organi istituzionali.
- Una diversificazione di ruolo e professionalità tra giudici e pubblici ministeri, al fine di ottenere un'effettiva parità di posizioni tra difesa e accusa nellambito del processo penale.
A tuttoggi, lart. 190 dellordinamento giudiziario stabilisce che la magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel criterio dellanzianità per la progressione in carriera, si distingua in giudicante e requirente, e che possa passare da una funzione allaltra a semplice domanda dellinteressato, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. Alla requirente appartengono i magistrati della pubblica accusa, ovvero preposti allesercizio dellazione penale, cui spetta la direzione della fase investigativa, svolta in concreto dalla polizia giudiziaria da loro diretta e la scelta obbligatoria - tra la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio dellindagato o larchiviazione della notizia di reato; alla giudicante appartengono i magistrati preposti al vaglio dellaccusa e allemissione di un provvedimento, interlocutorio (generalmente il giudice delludienza preliminare) o definitivo relativamente al grado di giudizio (Tribunale, Corte dAssise), sugli addebiti mossi allimputato.
Leliminazione o lattenuazione dellattuale libertà
del passaggio da parte dei magistrati da una funzione allaltra è
uno dei punti nodali dei progetti di riforma. Nellambito di questi vengono
prospettate varie soluzioni che vanno dalla netta separazione, anche di sede,
dei due uffici giudicanti e requirenti - con preclusione alluditore
giudiziario (tale è il ruolo ricoperto per un biennio dal vincitore
del concorso per laccesso alla carriera giudiziaria), che abbia effettuato
la scelta per una delle due funzioni, del passaggio dalla requirente alla
giudicante o viceversa alla possibilità di passaggio dalluno
allaltro ruolo solo dopo 5 anni di effettivo espletamento di una funzione.
- Lo studio degli strumenti per riformare i criteri attuali di formazione professionale dei magistrati, al fine di garantirgli una sempre maggiore professionalità. Allo stato attuale, nel corso della loro carriera, possono trovarsi a dover coprire indistintamente e in via esclusiva tutte le molteplici funzioni della giurisdizione civile, penale e minorile, tutte le funzioni che fanno capo al pubblico ministero, ivi inclusa la direzione delle indagini di polizia, tutte le molteplici funzioni direttive del ministero della giustizia, ivi incluse anche quelle relative alla innovazione tecnologica degli uffici giudiziari e alla direzione dellintero sistema carcerario.
La ricetta suggerita dal pacchetto di riforma prevede la possibilità
di scegliere, in sede di definitiva normazione, tra listituzione di
una Scuola Superiore delle professioni legali, che formi non solo futuri giudici
e pubblici ministeri, ma anche avvocati e notai - pensata per garantire la
migliore selezione possibile dei professionisti del diritto nella prospettiva
di un auspicato concorso unico per giudici, pubblici ministeri, avvocati e
notai - e la realizzazione della Scuola nazionale della magistratura, che
organizzi e gestisca il tirocinio degli uditori giudiziari e curi laggiornamento
e la formazione professionale dei magistrati.
- La regolamentazione della carriera dei magistrati in base alle reali esigenze di organico.
In tale prospettiva, si è suggerito, ad esempio, che le promozioni
non siano legate al mero criterio dellanzianità, non possano
eccedere il numero dei posti disponibili, siano precedute da severe valutazioni
e che, in ogni caso, vengano effettuate verifiche sulle modalità di
svolgimento da parte dei giudici e pubblici ministeri del loro lavoro, con
collegamento della progressione del trattamento economico a tali valutazioni
e con possibilità di dispensa dal servizio nel caso di due consecutivi
giudizi negativi.
- La redazione di un codice deontologico.
- Il miglioramento globale dellefficienza degli uffici giudiziari.
Il pacchetto di proposte dovrà ora essere sviluppato in disegni di legge delega.
(7 ottobre 2002)
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