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Aggiornamenti

Il Senato approva la riforma degli ordinamenti scolastici

Franco Orlandino

Delega al Governo

Con l'approvazione, da parte del Senato, del Disegno di legge 13 novembre 2002, n. 1306, si è dato il via alla Riforma della scuola italiana. Si tratta, però, del primo passo verso l'approvazione della Legge che delega il Governo a emanare uno o più Decreti legislativi entro due anni dall’entrata in vigore della Legge stessa.
Per iniziare la stesura dei Decreti legislativi il Governo dovrà quindi attendere l’approvazione della Legge delega da parte della Camera dei Deputati, l’eventuale ritorno al Senato in caso di approvazione con modifiche e, infine, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

I Decreti saranno adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che dovrà agire di concerto con altri tre Ministri: dell’economia e delle finanze; della funzione pubblica e del lavoro; delle politiche sociali.
Il Ministro, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e acquisito, entro sessanta giorni, il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, adotterà i Decreti; in caso di mancata trasmissione del parere varrà la regola del silenzio-assenso.

Per la realizzazione pratica delle finalità espresse dalla Legge delega il Ministro, entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa, dovrà predisporre, e subito sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, un piano programmatico di interventi finanziari.
Questo piano dovrà sostenere:

  1. la riforma degli ordinamenti, la loro attuazione e la valorizzazione dell'autonomia;
  2. l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
  3. lo sviluppo delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
  4. lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
  5. la valorizzazione professionale del personale docente;
  6. le iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
  7. il concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
  8. la valorizzazione professionale del personale ATA;
  9. gli interventi contro la dispersione scolastica per la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  10. gli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
  11. gli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

È previsto che, entro diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, i Decreti legislativi possano essere corretti e/o integrati con nuove disposizioni.



L’impianto formativo

Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nel modo di seguito descritto.

Scuola dell'infanzia:

  • ha durata triennale;
  • prevede l'iscrizione dei bambini e delle bambine che compiono tre anni di età, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento;
  • generalizza la possibilità della frequenza.

Primo ciclo, strutturato in:

  • scuola primaria, della durata di cinque anni, articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base e in due periodi didattici biennali;
  • scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, articolata in un biennio e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare e assicura l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.

Alla scuola primaria si iscrivono i bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 31 agosto o li compiono entro il 30 aprile successivo.
Essa promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità e ha il fine di:

1) far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche;
2) far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana;
3) porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi;
4) valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
5) educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio:
1) è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale;
2) organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
3) è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
4) cura la dimensione sistematica delle discipline;
5) sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
6) fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
7) introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
8) aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Secondo ciclo: è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
I licei sono così strutturati:

  • hanno durata quinquennale;
  • l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno;
  • si concludono con un esame di Stato il cui superamento consente l'accesso all'università;
  • l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

I percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello:

  • i titoli e le qualifiche consentono l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
  • i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, per accedere all'università, previa frequenza di apposito corso annuale o direttamente come privatista;
  • è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa;
  • la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti.

I piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.



La valutazione

Non sono previste innovazioni di rilievo per la valutazione degli studenti, anche se viene enunciato un importante principio: il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità.
Saranno effettuate verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative, da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione.



L’alternanza scuola-lavoro

Verrà adottato entro due anni dall’entrata in vigore della Legge delega un Decreto legislativo che riguarderà:

  • la formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro;
  • la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con Enti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
  • l’adozione da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi (licei e professionali)
  • le indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
  • le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.


La formazione dei docenti

La formazione iniziale, per l’accesso ai ruoli organici del personale docente dovrà avvenire in tre fasi:

  1. Frequenza ai corsi di Laurea specialistica:
    - attivati in ambito regionale per il numero di posti previsto come effettivamente disponibile;
    - accessibili per i candidati in possesso dei requisiti minimi curricolari relativi alla classe di abilitazione;
    - previa verifica (da parte delle Università) dell’adeguatezza della preparazione dei candidati stessi.
  2. Esame finale per il conseguimento della Laurea specialistica con valore abilitante.
  3. Attività di tirocinio (successive alla Laurea per l’accesso ai ruoli).

Tutta la formazione in servizio degli insegnanti sarà demandata a strutture di Ateneo o interateneo che promuoveranno e governeranno i centri di eccellenza per la formazione permanente.

Particolari riconoscimenti di crediti saranno previsti per la formazione iniziale dei docenti di sostegno in possesso del diploma di specializzazione.



Conclusioni

In estrema sintesi i punti che più colpiscono creando anche discussioni animate, dissenso e critiche sono:

  • l’abrogazione della legge 9/99 sull’obbligo di istruzione;
  • l’anticipo dell’inizio della scolarizzazione dei bambini in contrasto con i moderni orientamenti pedagogici e con le realtà di altri paesi europei;
  • la creazione di un doppio canale, Licei da una parte e Istruzione e formazione professionale dall’altra, da imboccare già dopo la terza media;
  • l’assegnazione alle Università di tutta la formazione dei docenti che disconosce l’autonomia culturale, progettuale e di ricerca dei professionisti della scuola.

Per avere un’idea precisa delle conseguenze di questa riforma bisognerà comunque attendere, oltre ai Decreti delegati, anche i Regolamenti previsti dalle Disposizioni finali attuative della Legge delega che definiranno:

  • il nucleo nazionale essenziale dei piani di studio con relativi obiettivi, discipline, attività, orari e limiti di flessibilità;
  • le modalità di valutazione dei crediti;
  • gli standard minimi formativi per la validità nazionale dei titoli professionali e per i passaggi dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale a quello dei licei.


(13 dicembre 2002)
 


* Delega al Governo

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*  d.d.l. 1306/2002