PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Articolo 83 Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Articolo 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
Articolo 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Articolo 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere
le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |