PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo III - Il Governo
Sezione III - Gli organi ausiliari
Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
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