PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio
e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Articolo 93 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Articolo 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Articolo 95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige
la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Articolo 96 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale. |