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PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurusdizionale
Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Articolo 103
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Articolo 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento
in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 105
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Articolo 106
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Articolo 107
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Articolo 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Articolo 110
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro
della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
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