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PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo VI - Le garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale
Articolo 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Articolo 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Articolo 136
Quando
la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici
della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. |
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