PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo VI - Le garanzie costituzionali
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi Costituzionali
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
Articolo 139
La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale. |